TELEFISCO/1 Studi di settore, dalle Entrate stretta sui termini «brevi»
Regime premiale con riduzione dei termini di decadenza di un anno dell’attività di accertamento limitato alle sole imposte interessate dall’applicazione degli studi di settore.
È quanto si ricava da una delle risposte fornite dai tecnici dell’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018, con la quale sono state fornite alcune indicazioni in merito all’ambito di operatività di uno dei benefici premiali previsti dall’articolo 10, comma 9, del Dl 201/2011.
Si tratta, nello specifico, di quello previsto dalla lettera b) del citato articolo che prevede, per i contribuenti che nel periodo d’imposta di riferimento risultano congrui, coerenti e normali, la riduzione di un anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento di cui all’articolo 43, comma 1del Dpr 600/73 e dall’articolo 57, comma 1, Dpr 633/72, con l’unica eccezione riconducibile alla presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000, dove il beneficio non può trovare applicazione.
L’agenzia delle Entrate, nella risposta al quesito evidenzia che, rispetto alla analoga premialità prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale Isa (articolo 9 bis, comma 11 Dl 50/2017, lettera e), la cui entrata in vigore slitta al periodo d’imposta 2018 (articolo 1, comma 931, legge 205/2017), il beneficio previsto per i contribuenti che applicano gli studi di settore ha una portata più ampia, non prevedendo in quest’ultimo caso il riferimento ai soli redditi di impresa e di lavoro autonomo, ma ribadendo l’estensibilità anche alle altre categorie di reddito.
Tuttavia ribadiscono le Entrate, la riduzione dei termini di decadenza è «da riferirsi alle imposte interessate dall’applicazione degli studi di settore, i cui termini di accertamento sono disciplinati dai citati articoli 43, comma 1 del Dpr 600 del 1973 e 57, comma 1 del Dpr 633 del 1972.
Tale ultima affermazione genera tuttavia dell’incertezza sul versante della sua possibile applicazione pratica.
Vediamo il caso di una ditta individuale congrua, coerente e normale, esercente attività d’impresa a cui spettano i benefici premiali per gli studi di settore che riceve quest’anno un avviso di accertamento sul periodo d’imposta 2013 avente ad oggetto la mancata dichiarazione di un reddito fondiario. Sulla base di quanto chiarito dalle Entrate è chiaro che il beneficio in parola copre non solo il reddito d’impresa, ma anche le altre categorie di reddito, ivi compreso quello fondiario. Ora, però, se ragioniamo sul secondo aspetto, ossia «sulle imposte interessate dall’applicazione degli studi di settore», se tale reddito fondiario fosse soggetto ad Irpef allora scatterebbe la copertura (poiché imposta ricompresa in un possibile accertamento da studi), mentre al contrario se su tale reddito si applicasse la cedolare secca, la medesima copertura non dovrebbe valere più, con tutte le conseguenze del caso in termini di decadenza o meno dell’attività di accertamento.
È evidente che una simile lettura non convince, tant’è che volendosi richiamare al testo normativo, il comma interessato richiama genericamente gli accertamenti di cui all’articolo 43 del Dpr 600/73 (e all’articolo 54 del Dpr 633/72) senza fare alcun riferimento alle imposte interessate o meno dall’applicazione degli studi. Per tali ragioni, secondo noi, è quindi opportuno rifarsi ad per una interpretazione più estensiva della norma che preveda una copertura non legata all’imposta.
Agenzia delle Entrate - Risposte Telefisco2018/1
Agenzia delle Entrate - Risposte Telefisco2018/2
Agenzia delle Entrate - Risposte Telefisco2018/3
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