Imposte

TELEFISCO/2 Ace, riserve fuori dal calcolo per tutti

di Luca Miele

La riserva negativa per acquisto di azioni proprie va eliminata dal calcolo del patrimonio netto che opera come limite alla variazione in aumento rilevante ai fini Ace, anche per i soggetti Ias adopter.

La risposta in tal senso è stata fornita dall'agenzia delle Entrate nel corso del Telefisco 2018 che si è svolto giovedì 1° febbraio.

L'articolo 11 del Dm 3 agosto 2017 prevede che in ciascun esercizio la variazione in aumento Ace non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto azioni proprie. La previsione è identica a quella già prevista dall'abrogato Dm 14 marzo 2012.

La funzione limitativa del patrimonio netto, come chiarito nella relazione al decreto del 2012, è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell'Ace che presuppone l'esistenza di un patrimonio “figurativo” non corrispondente alla effettiva entità contabile. In altre parole, al beneficio deve sempre corrispondere un patrimonio netto effettivo, nel quale va ricompreso anche l'utile d'esercizio.

La norma esclude espressamente dal computo del patrimonio netto le riserve per acquisto azioni proprie. Come precisato nella relazione al decreto del 2012, tale esclusione è volta ad assicurare effetti analoghi nell'applicazione della disciplina agevolativa tra soggetti Ias adopter ed imprese che redigevano il bilancio in base ai principi contabili nazionali, essendo il patrimonio netto contabile dei primi già ridotto per effetto dell'acquisto delle azioni proprie ai sensi dello Ias 32. In sostanza, la norma ha l'intento di assicurare, con riferimento a tale fattispecie, una parità di trattamento tra imprese Ias adopter e imprese non Ias e poiché le prime, in caso di acquisto di azioni proprie, riducono il proprio patrimonio netto contabile mentre le seconde si limitano a costituire l'apposita riserva di cui all'articolo 2357 ter del Codice civile, il decreto stabilisce che anche questa riserva non concorra comunque alla formazione del patrimonio netto contabile da assumere come limite di computo della base Ace (Assonime, circolare 17/2012). In pratica, secondo tale interpretazione, risultavano penalizzati i soggetti Oic adopter.

Dal 2016, il nuovo principio contabile nazionale n. 28 si è uniformato alla disciplina di contabilizzazione prevista a livello internazionale. Da ciò, la risposta dell'Agenzia nel corso del Telefisco 2018 è stata: «La norma in commento – che prima del 2016 si indirizzava esclusivamente ai soggetti Ias adopter, escludendo dalla quantificazione del patrimonio netto la riserva (negativa) costituita in conseguenza dell'acquisto di azioni proprie – dal 2016 si rivolge alla generalità delle imprese». Pertanto, dovendosi escludere dal patrimonio netto una componente negativa, il medesimo si incrementa, a prescindere dai principi contabili adottati in bilancio.

Risolto il dubbio, permane la perplessità circa l'attualità di una norma siffatta. Infatti, in un contesto contabile in cui tutti i soggetti, a prescindere dallo standard contabile adottato, iscrivono una riserva negativa per acquisto azioni proprie sarebbe più coerente stabilire che il patrimonio netto va considerato così come risulta contabilmente, senza alcuna “rettifica” per l'acquisto di azioni proprie.

Le risposte dell’agenzia delle Entrate/1

Le risposte dell’agenzia delle Entrate/2

Le risposte dell’agenzia delle Entrate/3

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