TELEFISCO/2 Chance interpello per l’iperammortamento se la perizia è tardiva
La perizia che slitta all’anno successivo all’interconnessione mette a rischio l’iperammortamento. Un’interpretazione logica fa ritenere applicabile il regime previsto nel caso di interconnessione successiva all’entrata in funzione, con un mero differimento dell’avvio della deduzione, ma la mancanza di conferme ufficiali sta creando più di un problema alle imprese interessate. In assenza di chiarimenti prima delle prossime scadenze fiscali, resta aperta la strada dell’interpello.
Le condizioni per il bonus
Per avviare la deduzione dell’iperammortamento, occorre che, entro la chiusura dell’esercizio, si siano verificate tre condizioni “sostanziali”:
• l’investimento sia stato realizzato in periodo agevolato;
• il bene sia entrato in funzione;
•il bene sia stato interconnesso.
Dal punto di vista formale, la fruizione del beneficio richiede inoltre che sia redatta l’autocertificazione o la perizia giurata (obbligatoria per investimenti superiori a 500mila euro) che attesti i requisiti oggettivi e l’avvenuta interconnessione.
La circolare 4/E/2017 , richiamando la relazione alla legge n. 232/2016, prevede (in assenza di indicazioni nella legge) che le dichiarazioni o perizie devono essere prodotte entro la fine dell’esercizio a partire dal quale il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso. In quest’ultimo caso (entrata in funzione 2017; interconnessione + perizia 2018), l’agevolazione sarà fruita solo dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione, recuperando peraltro, tra super e iper, l’intero 150% del costo. Per il solo 2017 è stato consentito che la perizia fosse giurata oltre termine, purché trasmessa con data certa entro il 31 dicembre 2017 ( risoluzione 152/E/2017 ).
Perizia ritardata
La circolare non ha invece chiarito (e su questo aspetto sono giunti numerosi quesiti dai partecipanti a Telefisco 2018) cosa accade se, in presenza delle tre condizioni “sostanziali”, la perizia giurata ritarda e sia dunque redatta nell’anno successivo all’interconnessione. Si pensi al caso di un bene acquistato ed entrato in funzione nel 2017, che, sempre da tale esercizio, viene interconnesso. L’impresa, per complessità burocratiche, ottiene la perizia giurata solo nel 2018. Per il 2017 l’impresa non potrà certamente sfruttare l’iperammortamento, ma solo il super ammortamento del 140 per cento.
Il dubbio nasce invece per gli anni successivi. La semplice lettera della circolare (non superata in modo chiaro neppure dalla circolare Mise del 15 dicembre scorso, che cita solamente il caso di perizia in anni successivi alla entrata in funzione, senza affrontare quello in cui la perizia ritarda rispetto all’interconnessione) porterebbe alla conclusione, invero paradossale, che l’agevolazione venga persa in toto. È invece da condividere una interpretazione logica (Assonime, circolare 4/2018) che assimila il caso di perizia ritardata a quello di interconnessione slittata rispetto all’entrata in funzione, con la conseguenza di rinviare semplicemente di un anno l’avvio dell’iperammortamento. Nell’esempio, la società comincerà, dal 2018, la deduzione del 150% sul costo al netto della quota del 40% stanziata nel 2017.
Conferme ufficiali
L’assenza ad oggi di conferme ufficiali su questa interpretazione sta creando problemi a molte imprese, tenendo conto che l’impatto numerico dell’iperammortamento sul calcolo dell’Ires è generalmente molto rilevante e che si trascinerà per diversi anni a venire. In mancanza di chiarimenti definitivi delle Entrate, la soluzione potrebbe dunque consistere nell’invio, prima della scadenza del modello Redditi 2018, di un apposito interpello ai sensi della legge 212/2000.