TELEFISCO/3 Dichiarazioni, no alle integrative a catena
Crediti da integrativa «ultra-annuale» liberamente utilizzabili a partire dall’esercizio successivo a quello di presentazione dell’integrativa facendo, comunque, attenzione alla dichiarazione. Mentre non è possibile impiegare il sistema delle integrative «a catena». Sono queste le importanti (ma poco chiare) precisazioni forniti dall’agenzia delle Entrate durante Telefisco.
L’estensione della facoltà di trasmettere integrative a favore entro il termine per l’accertamento ha condotto a limitare il momento di utilizzabilità del credito emergente dalle integrative presentate, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Questi crediti, infatti, in base alla norma, possono essere utilizzati in compensazione a partire dal periodo successivo a quello di inoltro dell’integrativa per il versamento di debiti ivi maturati. Quindi, se nel 2017 ho presentato un’integrativa a favore per il 2014 ed emerge un credito di 100, esso potrà essere impiegato a partire dal 2018. Fanno eccezione i crediti derivanti da correzione di errori contabili di competenza.
Tuttavia, questa impostazione risulta in contrasto con le istruzioni al modelli Redditi 2018 che prevedono, nel caso di presentazione di integrativa «ultra-annuale», che il relativo credito sia indicato nel quadro DI e che l’importo (tranne quelli da errori contabili) concorra alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione che si sta compilando.
Sul punto è intervenuta l’Agenzia sottolineando che, in caso di integrative «ultra-annuali» il credito emergente «è utilizzabile in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione delle medesime, non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale». Fin qui la risposta appare conforme con la norma e in contrasto con le istruzioni ai modelli. Tuttavia - continuano le Entrate - si deve tener conto che il credito, per effetto del riporto nella dichiarazione, partecipa alla liquidazione della relativa imposta e, pertanto, prima di procedere all’utilizzo in compensazione libera in F24, «è opportuno considerare l’eventuale effetto compensativo interno».
Sul punto, si rammenta che la norma prevede solo l’indicazione del credito e non il riporto. Inoltre, per i crediti generati dalla precedente dichiarazione è previsto il riporto ma, per questi, anche l’indicazione degli utilizzi effettuati in F24. Quindi il riporto non presuppone l’obbligo di utilizzo del credito in dichiarazione. I crediti ultra-annuali vanno segnalati nel nuovo quadro DI, che ha la funzione di segnalare il credito scaturito, in modo da averne contezza di fronte alle compensazioni effettuate dal contribuente.
La precisazione appare non in linea con la norma e contraddittoria, in quanto da una parte consente la compensazione orizzontale e, dall’altra, suggerisce la compensazione verticale. Se il credito è utilizzabile liberamente da inizio periodo, nessun obbligo può esistere con riferimento agli eventuali debiti d’imposta da dichiarazione e quindi non ci si dovrà preoccupare di verificare preventivamente dell’esistenza o meno degli stessi. Il credito quindi può partecipare alla liquidazione delle imposte da dichiarazioni ma solo per la parte già non compensata.
L’Agenzia ha chiarito che in caso di integrative oltre l’anno non si possa utilizzare il sistema delle integrative a favore «a catena» per trasformare il credito da ultra-annuale ad annuale immediatamente utilizzabile. Ciò in relazione al limite temporale stabilito per l’utilizzo del credito per le ultra-annuali. Si ritiene la precisazione non in linea con il dettato normativo, in quanto si chiede il comportamento da tenere nell’ipotesi in cui con l’integrativa si passi da un reddito imponibile ad una perdita. L’autoliquidazione a favore, infatti, genererà sia un credito che una perdita che tuttavia, per essere impiegata, necessita di essere riportata in avanti con il sistema delle integrazioni «a catena». Ma il divieto della procedura con riferimento al credito comporterà che ciò non potrà essere fatto oppure porterà l’utilizzo della procedura limitatamente alla perdita.
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