Imposte

Tempi stretti per affrancare il maggior valore degli Oicr

Chi non ha intermediari può versare entro luglio con l’aggiunta dello 0,40%. Al momento l’agenzia delle Entrate non ha ancora istituito il codice tributo

di Marco Piazza e Stefano Vignoli

Con l’approssimarsi del termine ultimo per l’affrancamento dei maggiori valori degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) i contribuenti devono valutare presto se esercitare l’opzione. Ma si può ritenere che per chi non detiene le quote o azioni di Oicr presso un intermediario ci sia tempo per versare la sostitutiva con l’aggiunta dello 0,40% fino al 31 luglio (il 30 luglio cade di domenica), un mese più del termine ordinario del 30 giugno.

Si ritiene possibile utilizzare il “termine lungo”, mentre pare precluso il pagamento rateale; ad ogni modo, il pagamento è al momento impossibile per mancata introduzione dello specifico codice tributo.

L’affrancamento (commi 112 e 113 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023) interessa gli investimenti detenuti fuori dall’esercizio d’impresa in un’ampia categoria di Oicr, in cui rientrano i fondi comuni di investimento (compresi gli Etf che hanno ampia diffusione), le Sicav e le Sicaf mobiliari e immobiliari (escluse le quote dei fondi immobiliari di investitori non istituzionali residenti in Italia che detengono una partecipazione sopra il 5%), istituiti in Italia e all’estero, anche fuori dell’Ue o del See (Spazio economico europeo).

L’affrancamento non è ammesso per le quote detenute nel regime del risparmio gestito: col regime opzionale del risparmio gestito la tassazione dei proventi finanziari avviene sulla base della maturazione, quindi i plusvalori al 31 dicembre 2022 sono di fatto già tassati. Vi si può, invece, accedere se l’investimento è detenuto in regime amministrato o in regime dichiarativo.

Se l’interessato detiene quote o azioni di fondi italiani o di fondi esteri collocati in Italia o comunque in deposito o amministrazione presso intermediari italiani, ha tempo solo fino al 30 giugno per comunicare all’intermediario italiano (di norma la banca, Sgr, fiduciaria o Sim con cui ha il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto) l’opzione per l’affrancamento. Acquisita la provvista dal contribuente, i sostituti d’imposta individuati dal comma 113 (tra cui la Sgr e il soggetto incaricato dei pagamenti) avranno tempo fino al 16 settembre per versare l’imposta sostitutiva all’erario.

Diverso è il caso in cui l’interessato detenga direttamente le quote o azioni di Oicr esteri senza avvalersi di sostituti d’imposta residenti in Italia. Qui la cronologia si inverte: il versamento dell’imposta sostitutiva va fatto entro il termine per il saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno, salvo proroghe) e l’opzione si esercita nella prossima dichiarazione dei redditi (30 novembre per le dichiarazioni telematiche e 30 giugno per quelle presentate agli uffici postali). Le persone fisiche utilizzano la sezione XIX del quadro RM, gli enti non commerciali e le società estere che detengono Oicr italiani, non relative a una stabile organizzazione, utilizzano la sezione XXVI del quadro RQ rispettivamente del modello Enc e del modello SC (si veda Faq del 13 marzo 2023).

A pochi giorni dalla scadenza del termine più prossimo (30 giugno), la direzione centrale Servizi istituzionali e di riscossione dell’agenzia delle Entrate non ha ancora istituito il codice tributo, a differenza della rideterminazione del costo delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (risoluzione 23/E del 2023).

Il ritardo è probabilmente dovuto al fatto che – per l’Agenzia – solo per queste ultime il nuovo costo assume rilevanza a condizione che il contribuente documenti all’intermediario di aver versato l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata (question time del 18 gennaio 2023). Altrimenti i nuovi codici sarebbero stati emanati a ridosso dell’entrata in vigore della norma per far applicare subito la norma, in vigore dal 1° gennaio.

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