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Terapia assistita con animali, doppia condizione per l’esenzione Iva

La risposta a interpello 560 chiarisce i vincoli per il regime di non applicazione dell’imposta

di Francesco Capri e Francesco Manfredi

Esenti Iva le prestazioni di terapia assista con animali a patto che siano rispettati i requisiti. Con la risposta a interpello 560/2020 l’agenzia delle Entrate interviene sul tema della terapia assistita con animali (Taa) ripercorrendo le tappe che hanno portato a una piena regolazione degli interventi assistiti con gli animali (Iaa).

Il quesito muoveva da un’associazione operante come struttura sanitaria privata semplice autorizzata dalla competente azienda sanitaria «all’erogazione delle attività di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche» rientranti tra le «Terapie assistite con gli animali», la quale chiedeva chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’Iva su tali prestazioni. Questo tipo di terapia è stata regolamentata per la prima volta dalla conferenza permanente Stato-Regioni attraverso l’accordo del 25 marzo 2015 con cui sono state fornite le definizioni degli Iaa e dell’ambito applicativo oltre a sancire le linee guida nazionali.

In particolare l’accordo prevede al punto 3.1 la definizione di Taa quale «intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una Taa che prevede l’impiego del cavallo». Oltre a ciò viene prevista un’equipe multidisciplinare per tutti gli Iaa composta da medico veterinario esperto in Iaa e Coadiutore dell’animale. Oltre a queste figure per le Taa sono previste anche le figure del responsabile di progetto (medico specialista o psicologo-psicoterapeuta) e del referente di intervento da individuare fra le figure professionali previste dall’Area sanitaria ex Dl 19 febbraio 2009 o tra le professioni sanitarie ex legge 43/2006 e Dm 29 marzo 2001.

Il doppio requisito

Dal punto di vista soggettivo il requisito previsto dall’articolo 10 n. 27-ter del Dpr 633/72 è duplice.

1) Da un lato il soggetto che eroga la prestazione deve essere alternativamente un ente avente finalità di assistenza sociale, una Onlus o un’istituzione sanitaria riconosciuta che eroga assistenza pubblica ex articolo 41 della legge 833/78. Nel caso dell’istante trattandosi di un’associazione senza scopo di lucro avente personalità giuridica ed operante quale struttura sanitaria privata semplice al fine di erogare prestazioni di ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche il requisito è soddisfatto qualificandosi quale «ente avente finalità di assistenza sociale».

2) Dall’altro il secondo requisito soggettivo è relativo alle caratteristiche di colui che riceve la prestazione: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, portatori di handicap psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Infine il requisito oggettivo riguarda natura della prestazione e luogo di svolgimento della stessa.

Sul primo, l’Agenzia richiama l’articolo 3-septies del Dlgs 502/92 ove vengono definite le attività socio-assistenziali a rilevanza sanitaria quali «attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione» e confermando che fra queste possano rientrare anche le Taa. Sul secondo requisito oggettivo la norma delinea un perimetro ampio parlando di «assistenza domiciliare o ambulatoriale rese in comunità e simili». Resta ferma la necessità di una prescrizione medica dalla quale risulti la funzionalità della Taa alla tutela della salute per poter usufruire dell’esenzione Iva.