Termine di prescrizione con effetto variabile
La prescrizione dei diritti di credito erariali , riportati negli atti della riscossione, varia a seconda della natura delle somme riscosse, applicandosi il termine quinquennale per sanzioni e crediti per contributi previdenziali ( fatta salva l’actio iudicati) e decennale per le somme dovute a titolo di imposta e relativi interessi non risultando per i crediti Irpef alcuna disposizione che fissi un diverso e più breve termine di prescrizione rispetto a quello ordinario. Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Milano n. 3614/2018 depositata il 13 agosto.
Ancora una pronuncia dei giudici meneghini sul tema , sempre attuale e ricorrente, del termine prescrizionale in tema di tributi, contributi e sanzioni. La lite in questione aveva ad oggetto l’impugnazione proposta da un contribuente avverso un avviso di intimazione al pagamento notificatogli dall’agente della Riscossione e riguardante una serie di cartelle di pagamento precedentemente notificate a titolo di Irpef, contributi previdenziali, sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione dei diritti portati da tutte le cartelle ritenendo dovesse essere applicato il termine quinquennale previsto in tema di sanzioni per violazioni di norme tributarie ( articolo 20 Dlgs 472/1997), al contrario di quanto dedotto dalla controparte che ribadiva la liceità del proprio operato dovendosi considerare il termine ordinario decennale (ex articolo 2946 Cc) nonché per l’interruzione del suo decorso stante la notifica di un preavviso di fermo amministrativo che rendeva tempestiva l’attivazione della procedura esecutiva.
I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente solo relativamente ad una cartella di pagamento per la quale rilevavano il decorso del termine di prescrizione decennale prima della notifica dell’intimazione.
Il Collegio regionale, chiamato a pronunciarsi in virtù dell’appello proposto da ambedue le parti, decide di riformare parzialmente la decisione della Ctp offrendo ulteriori argomentazioni.
In particolare la Ctr rileva come alcune delle cartelle richiamate nell’intimazione afferivano a crediti Inps per contributi previdenziali deducendone pertanto il decorso del termine quinquennale previsto dall’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995 , non potendo trovare applicazione l’art. 2953 del codice civile ai fini della conversione del termine prescrizionale breve in quello decennale in assenza di actio iudicati ( Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2016) ; con la stessa motivazione ma con riferimento ad altra norma di legge ( articolo 20 comma 3 Dlgs 472/1997) considerano prescritte le somme a titolo di sanzioni pecuniarie per omesso/ritardato versamento Irpef indicate nelle cartelle emesse a seguito di liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi in modo automatizzato.
Per quanto concerne poi le somme dovute a titolo di imposta e relativi interessi i giudici le considerano riscuotibili dovendosi applicare il termine prescrizionale ordinario ( ex articolo 2946 Cc) in quanto «non risulta per i crediti Irpef alcuna disposizione che fissi un diverso e più breve termine di prescrizione».
Certamente la ormai nota sentenza delle Sezioni Unite sopracitata ha dato un importante contributo sul tema ribadendo come per tutti i tributi erariali , per i quali la legge non prevede espressamente un termine di prescrizione, in virtù del principio in base al quale «la disciplina della prescrizione è di stretta osservanza ed è insuscettibile d’interpretazione analogica», occorre individuare i termini di prescrizione a seconda della periodicità del pagamento.
Pertanto sulla base di tale principio, ormai recepito dalla giurisprudenza maggioritaria, risulta pacifico che per le indirette ( registro/successione/donazione) il termine di prescrizione è decennale (articolo 78 Tur/articolo 41 e 60 Tus), per le sanzioni amministrative tributarie è quinquennale ( articolo 20 Dlgs 472/1997) come per i contributi previdenziali ( articolo 3 comma 9 legge 335/1995); sembra invece rimanere una questione ancora aperta il termine prescrizionale dei tributi senza un’ espressa previsione normativa (Irpef-Ires-Iva-Irap) in quanto la giurisprudenza ha dato nel tempo interpretazioni contrastanti sul concetto di periodicità a cui fa riferimento l’articolo 2948 n. 4 del Cc ( cosiddetta prescrizione breve).
La giurisprudenza maggioritaria ha affermato che tali obbligazioni tributarie non possono considerarsi periodiche stante l’autonomia dei singoli periodi d’imposta che hanno un’autonoma valutazione sull’ an e sul quantum; periodicità che invece è da ravvisarsi nei tributi locali ( Ici/Imu/Tarsu/Contributi di bonifica…), soggetti quindi a prescrizione breve in quanto caratterizzati da una causa debendi di tipo continuativo e fondata su un titolo unico.
Fra la giurisprudenza di segno contrario si rammenta recente Ctr Lombardia ( n. 1883/2018) la quale ha effettuato un’equiparazione fra i crediti erariali Irpef e quelli contributivi Inps, così propendendo per l’applicazione del termine prescrizionale quinquennale e fatta salva l’applicazione dell’articolo 2953 Cc ovvero di conversione in prescrizione decennale per effetto di sentenza passata in giudicato ( cosiddetta actio iudicati).