Termine unico e niente carta per fatture e bolle doganali ricevuti in formato digitale
A seguito dell’anticipazione al 28 febbraio 2017 - e a regime dal 2018 entro il mese di aprile - del termine di presentazione della dichiarazione Iva, rispetto al 30 settembre fissato per la dichiarazione reddituale, gli operatori sarebbero stati chiamati a completare la conservazione elettronica, ovvero la stampa, dei registri Iva e delle fatture entro maggio. Per poi duplicare l’adempimento entro dicembre per i documenti rilevanti ai fini delle imposte dirette.
L’articolo 3 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014, sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici, impone infatti di completare il processo di conservazione entro il termine dell’articolo 7, comma 4-ter, del Dl 357/1994, che a sua volta lo fissa al terzo mese successivo a quello di scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle singole imposte. Nonostante il disallineamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni imposte dirette e Iva, per ragioni di semplificazione e uniformità del sistema, il momento di conclusione del processo di conservazione dei documenti fiscali coincide col terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione reddituale e quindi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Analoga tempistica vale per i contribuenti con esercizio a cavallo, con conservazione da completarsi entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione reddituale.
Quanto alla possibilità di portare direttamente in conservazione elettronica, senza materializzarle su carta, le fatture e le bolle doganali ricevute in formato elettronico, ad esempio in formato pdf: si tratta di documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici per i quali, alla luce delle modifiche al Cad, non è necessaria la stampa, essendo documenti che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.