Controlli e liti

Termini di accertamento prolungati di due anni: il 2015 scadrà nel 2022

La decadenza allungata emerge dalla bozza del Dl approvato in Consiglio dei ministri

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La decadenza degli atti impositivi prevista per l’anno in corso è prorogata di due anni, e quindi gli accertamenti relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31 dicembre ma alla fine del 2022. Sulla proroga dei termini di impugnazione nel contenzioso tributario non è, invece, ancora chiaro se per il contribuente operi sino al 15 aprile ovvero al 31 maggio. È quanto emerge dalla lettura dell’ultima bozza del Dl approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che ancora una volta non scioglie dubbi su questioni che interessano contribuenti, imprese e professionisti.

La proroga dei termini

Il decreto, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici applica espressamente l’articolo 12 del Dlgs 159/2015. A mente di tale disposizione, i termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica che spirava alla fine di quest’anno slitterà al termine del 2022. Si pensi, tra gli altri, agli accertamenti relativi all’annualità 2015, alle omesse dichiarazioni dell’anno 2014, alle cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l’anno 2015 o agli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all’anno 2016.

Contenzioso tributario

Il decreto ripropone gli articoli 1 e 2 del Dl 11/2020 fornendo una serie di precisazioni rispetto all’originaria formulazione (ora soppressa). In particolare:

a)proroga la sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile (originariamente prevista al 22 marzo);

b)sospende i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;

c)precisa che le predette disposizioni, in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

La relazione illustrativa chiarisce gli effetti della sospensione valgono anche per gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine (esattamente il caso del processo tributario). Tuttavia, a complicarne la comprensione vi sono due norme che disciplinano:

a)la sospensione fino al 31 maggio 2020 (e non 15 aprile) dei termini relativi alle attività anche di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;

b)il rinvio all’ articolo 12 Dlgs 159/2015 secondo cui le disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento dei tributi, contributi eccetera comportano, per un corrispondente periodo di tempo anche la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti processuali.

Da queste norme, per un’evidente questione di equità tra le parti processuali, la sospensione sembrerebbe operare fino al 31 maggio anche per i contribuenti, ma occorre allora comprendere la portata di quella precedente (proroga fino al 15 aprile). A questo punto, vi è da sperare che prima del 15 aprile qualcuno chiarisca la scadenza dei termini.

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