Termini di ricapitalizzazione rinviabili fino a cinque anni
Resta l’obbligo di convocare l’assemblea al verificarsi della perdita rilevante. Diverse interpretazioni sull'imputazione del deficit relativo all’esercizio 2020
A pochi giorni dallo spirare del termine previsto per la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, il parlamento interviene sull’articolo 6 del decreto Liquidità. Il testo della legge di Bilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera recepisce la proposta a suo tempo avanzata su queste pagine, operando una opportuna “segregazione” delle perdite da Covid e un ancora più urgente rinvio degli obblighi di ricapitalizzazione. Su quest’ultimo profilo il nuovo articolo 6 va oltre la nostra proposta, permettendo un rinvio delle modificazioni statutarie di oltre cinque anni. Fermo restando l’obbligo d’immediata convocazione dell’assemblea al verificarsi della perdita rilevante, si consente ora ai soci di rinviare sino all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo (e non del terzo, come da noi proposto) tanto la riduzione di cui all’articolo 2446 (e 2482-bis), quanto la ricostituzione del capitale eroso dalle perdite di cui all’articolo 2447 (e 2482-ter).
La norma precisa che fino a tale assemblea resti sospesa, insieme alla regola del ricapitalizza o liquida, anche la causa di scioglimento prevista dall’articolo 2484, n. 4 del Codice civile. In tal modo si pongono gli amministratori al riparo dai rischi di imputazione della responsabilità aggravata di cui all’articolo 2486 del Codice civile (come riscritto dal Dlgs 14/19), ma al contempo si richiede loro di indicare distintamente le perdite nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (articolo 6, comma 4).
A queste regole viene anteposto un 1° comma che esclude dall’applicazione degli articoli 2446 e 2447 «le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020». Il perimetro applicativo è definito con riguardo alla “emersione”: nell’esercizio di riferimento le perdite dovranno dunque essere oggetto di accertamento contabile. Più delicato è il rapporto con i commi successivi. Una prima lettura induce a escludere in radice le perdite registrate nel corso dell’esercizio 2020 (o, in quelli a scavalco, come ad esempio dal 1° luglio del 2020 al 30 giugno del prossimo anno) dal computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2446 e 2447. Questa interpretazione, nel solco della proposta da noi avanzata, varrebbe a dare una portata concreta alla “esclusione” di tali perdite dall’applicazione delle norme in esame, altrimenti “superata” dalle nuove regole generali dettate dai commi seguenti. Non sembra potersi però escludere anche una diversa lettura volta a negare portata autonoma alla regola in esame, così da riferire i rinvii ultraquinquennali, operati dai commi seguenti, alle sole perdite emerse durante l'esercizio 2020 (o comunque in corso al 31 dicembre di quest’anno).
Se tale interpretazione riduttiva pare meno convincente alla luce del dato normativo, va sottolineato che il riconoscimento di una rilevanza autonoma a ciascun precetto dettato dal nuovo articolo 6 imporrebbe, da un lato, di registrare separatamente (in una sorta di “conto di memoria”) le perdite emerse nel corso dell'esercizio di riferimento e, dall’altro, di riscrivere i manuali di diritto commerciale, sostituendo i termini di cui all’articolo 6 a quelli (rispettivamente, ultrannuale e immediato) indicati dal Codice civile agli articoli 2446 e 2447.
Questo almeno sino a quando, passata l’emergenza, il legislatore non riterrà opportuno ripristinare una più stringente tempistica nell’applicazione della regola ricapitalizza o liquida o, all’opposto, almeno nella srl, superarla definitivamente.