Imposte

Terreni agricoli, il nodo della vendita prima dei cinque 5 anni

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di Gian Paolo Tosoni

L’acquisto di un terreno agricolo da parte di un coltivatore diretto che viene rivenduto prima che sia trascorso il quinquennio sconta l’imposta di registro del 15% e non quella ordinaria del 9 per cento. Lo ha precisato la Ctp Pordenone 180/02/2018 (presidente Marchi, relatore Tauro).

La questione riguarda l’applicazione dell’imposta di registro sull’acquisto di un terreno agricolo che avrebbe dovuto essere liquidata nella misura del 9%, come previsto dal punto 1, dell’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al Dpr 131/1986, il quale fa riferimento ai trasferimenti immobiliari in genere. Invece le Entrate hanno liquidato l’imposta nella misura del 15% in virtù del successivo punto 3 della tariffa, che prevede tale maggiore aliquota per i trasferimenti di terreni a soggetti diversi dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

In sostanza i giudici friulani hanno considerato la aliquota del 9% alla stregua di una agevolazione e, siccome nella fattispecie l’acquirente del terreno a seguito del decreto di trasferimento da parte del tribunale aveva espresso l’intenzione di rivenderlo, hanno ritenuto applicabile la aliquota del 15 per cento. La motivazione afferma che la norma «a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali» va intesa in senso estensivo e quindi con l’applicazione del 15% in tutti i casi di trasferimenti a titolo oneroso, assimilando ai soggetti “extra-agricoli” gli imprenditori agricoli che rivendono il terreno entro il quinquennio.

Le conclusioni della Ctp non sono condivisibili, in quanto la legge non prevede come aliquota per i terreni agricoli il 15%, con il 9% come agevolazione. Dopo la riforma dell’imposta di registro (Dlgs 23/2011) l’aliquota ordinaria per il trasferimento di beni immobili è stata prevista nella misura “base” del 9 per cento. Dal 1° gennaio 2016 è stata introdotta una penalizzazione con l’aliquota del 15% per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli agricoltori qualificati.

Il Consiglio nazionale del Notariato (1-2016/T) ha chiarito che nel caso di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze sono possibili tre diverse fattispecie.

1.Trasferimento con l’agevolazione per la proprietà contadina a favore di «coltivatore diretto», «Iap», «proprietario di maso chiuso» o «coniuge/parente in linea retta di soggetto con una delle tre qualifiche sopra indicate»: imposta fissa di registro e ipotecaria, imposta catastale 1% (legge 25/2010).

2.Trasferimento a soggetto diverso da Iap o coltivatore diretto iscritti all’Inps: aliquota 15%.

3. Trasferimento a favore di Iap o coltivatore diretto iscritti all’Inps, quando non si applichi l’agevolazione per la proprietà contadina: aliquota 9%.

Anche l’Agenzia, direzione regionale del Veneto con risposta a interpello (907-19/2017) ha precisato che il trasferimento a favore di coltivatori diretti o Iap sconta l’imposta di registro del 9% a prescindere dalla conservazione della proprietà.

Ctp Pordenone 180/02/2018

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