Terzo settore, il 2 agosto 2019 data cruciale per il futuro degli enti
Sulla tempistica di adeguamento degli statuti degli enti non commerciali, che aspirano a essere annoverati fra gli enti del terzo settore (Ets) con iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) al momento della sua creazione, si sono formate ormai opinioni convergenti della dottrina e della stampa specializzata nel senso di ritenere derogabile senza conseguenze il termine di assunzione delle delibere del 2 agosto 2019 stabilito dall’articolo 101, comma 2 del Dlgs 117/17.
Queste posizioni hanno però necessità di trovare una conferma ufficiale. Gli enti che possono aspirare a entrare nel novero degli Ets sono tutti quelli aventi natura giuridica privata e fini istitutivi, a livello statutario, non commerciali. Essi, ai fini della questione dell’adeguamento statutario e del termine stabilito dall’articolo 101, comma 2, del Cts possono essere ricondotti a due distinte categorie:
a) Onlus, Odv e Aps che dovrebbero adeguare lo statuto alle disposizioni inderogabili del Cts entro il 2 agosto 2019 e provvedere anche dopo alle altre modifiche eventuali (sulle norme derogabili e sulle facoltà);
b) gli altri enti e associazioni, riconosciute e non, che aspirano ad assumere la qualifica di Ets dovranno modificare i loro statuti ma non hanno l’esigenza di rispettare il termine del 2 agosto 2019 potendo comunque provvedere prima dell’avvio dell’operatività del Runts.
Gli elementi che possono spingere a rispettare il termine sono, in generale la possibilità di procedere con le modalità e i quorum previsti per le assemblee ordinarie per adeguamenti alle norme inderogabili e per le Onlus, Odv e Aps al fine di vedersi garantito il mantenimento dell’attuale regime, in particolare fiscale, in attesa dell’operatività del Runts. Di fronte al complesso quadro di futura applicabilità delle nuove regole di settore, la scelta di mantenere la valenza del termine non parrebbe avere più ormai, alla base, una ragione sostanziale dal momento che le modifiche dovrebbero in ogni caso rimanere congelate fino all’operatività del Runts. Di contro l’attività di adeguamento degli statuti richiede un esame puntuale anche della struttura economica delle attività e della compatibilità rispetto ai limiti e condizioni imposte dall’articolo 5 Dlgs 117/17 e alla presenza e dimensione della “attività diverse” – articolo 6 - da quelle d’interesse generale, secondo la futura disciplina e impostazione che potrebbe portare alla necessità di modifiche soggettive anche rilevanti. Questa prima fase di adeguamento potrebbe non essere sufficiente a garantire una struttura statutaria definitiva e quindi obbligare alla realizzazione di una seconda assemblea (straordinaria) con i conseguenti costi. Si pensi infatti che gli enti in possesso della personalità giuridica devono far intervenire un notaio per la verbalizzazione.
L’esplicita conferma che l’unica differenza fra porre in essere l’adeguamento con delibera entro il 2 agosto 2019 o dopo sia ricollegabile alla modalità dell’assemblea con quorum deliberativo ordinaria o straordinaria, senza alcun altro effetto sull’ammissibilità fra gli Ets o la permanenza nel regime vigente fino all’operatività del Runts, solleverebbe il sistema dalle ansie della teorica perentorietà dell’adempimento.