Terzo settore, i controlli del Fisco non fanno perdere l’iscrizione al registro
I controlli fiscali che riguardano le attività svolte dagli enti non commerciali e i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus impegnano da tempo agenzia delle Entrate e contribuenti in contenziosi interpretativi che non di rado finiscono fronte alla giustizia tributaria.
La riforma dedica a questo tema una serie di disposizioni che apportano alcune novità importanti contenute all’ articolo 94 del Dlgs 117/2007 , semplificando notevolmente il quadro.
In assenza di requisiti
Il primo aspetto riguarda le attuali conseguenze previste nel caso in cui dai controlli emerga l’assenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus (ad esempio, natura dell’attività svolta in via principale o superamento del limite per le attività “connesse”). In questa ipotesi l’ente viene cancellato dall’anagrafe con perdita della qualifica di Onlus e indubbie conseguenze negative sul piano reputazionale. Tale effetto, tuttavia, si verifica non solo nei casi più gravi, quando l’ente, ad esempio, svolge attività commerciale in forma prevalente con surrettizia distribuzione degli utili, ma anche nella diversa ipotesi in cui lo stesso, pur violando i parametri della non commercialità previsti dal Dlgs 460/97, continua ad investire i propri utili esclusivamente in attività di interesse generale indicate all’articolo 10 del Dlgs 460.
Ebbene in quest’ultima circostanza, con la riforma del Terzo settore, il controllo fiscale non comporterà necessariamente la perdita della qualifica di Ente del terzo settore (Ets), con cancellazione dal Registro unico, ma solamente una diversa modalità di determinazione del reddito (tassato in via ordinaria). Questo effetto riguarderà dunque tutti i casi in cui lo svolgimento di attività di interesse generale, a prescindere dalla sua natura (commerciale o meno), resta comunque prevalente (articolo 5, Dlgs 117/2017).
Con la perdita della qualifica di «ente non commerciale» a seguito di controllo fiscale viene meno la possibilità di fruire di alcuni benefici. Si pensi all’accesso al regime forfetario (articolo 80), all’esenzione dall’Imu e Tributi locali (articolo 82) oppure ai titoli di solidarietà (articolo 77).
Da notare che le disposizioni in tema di detrazioni e deduzioni (articolo 83) nonché le esenzioni previste ai fini delle imposte indirette (articolo 82) si applicano anche agli Ets commerciali, nonché alle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) diverse da quelle costituite in forma societaria.
L’obbligo del contraddittorio
Una novità importante riguarda l’introduzione (articolo 94) dell’obbligo da parte dell’Ufficio che procede alle attività di controllo di svolgere un contraddittorio preventivo con l’ente invitandolo a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. In questo caso il legislatore ha espressamente previsto che, in mancanza del contraddittorio, il successivo atto amministrativo è affetto da nullità.
Dlgs 117/2017 - Codice del terzo settore