Imposte

Terzo settore, fondazioni ex Ipab con più margini per attività non commerciali

di Marina Garone e Gabriele Sepio


Nuove modifiche alla disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (Cts). Dopo le integrazioni apportate dal decreto correttivo (Dlgs 105/2018) e dal decreto collegato alla manovra (Dl 119/2018) spunta inaspettatamente nella legge di Bilancio una novità per le fondazioni ex Ipab. È bene ricordare che questa modifica incide su norme non ancora operative: i regimi fiscali introdotti dal Cts, infatti, diverranno efficaci a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea e all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La novità in questione riguarda le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformatesi in fondazioni di diritto privato (in base al Dlgs 207/2001) e operanti in ambito sociale, sanitario e socio-sanitario. A vantaggio di questi enti, la legge di Bilancio ( legge 145/2018, articolo 1, comma 82 ) introduce un’eccezione al criterio per cui le attività istituzionali degli enti del Terzo settore (Ets) si considerano non commerciali solo se svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi non superiore ai costi, con un margine di tolleranza limitato al 5% dello scostamento costi/ricavi, ammesso per non più di due periodi d’imposta consecutivi (articolo 79, commi 2 e 2-bis, del Cts).

Finora, l’articolo 79 del Cts prevedeva un’eccezione a questa regola solo per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale: quest’ultima, infatti, si considera non commerciale a condizione che l’Ets reinvesta gli utili nelle attività istituzionali di ricerca e nella diffusione gratuita dei risultati (senza accessi preferenziali da parte di altri soggetti privati) o che affidi la ricerca a università o altri organismi che la svolgano nel rispetto dell’interesse sociale (articolo 79, comma 3, del Cts).

Su questo quadro normativo è intervenuta la legge di Bilancio, introducendo una ulteriore ipotesi di non commercialità, che si presenta a prima vista incoerente rispetto al quadro di sistema. La misura, nello specifico, non solo prescinde dal raffronto costi/ricavi, ma viene correlata alla particolare tipologia di ente (unica eccezione nell’ambito dell’articolo 79).
Verranno considerate non commerciali, infatti, anche le attività svolte nei settori dei servizi sociali, della sanità e delle prestazioni socio-sanitarie dalle fondazioni ex-Ipab, a condizione che gli utili vengano reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non siano deliberati compensi a favore degli organi amministrativi (nuova lettera b-bis dell’articolo 79, comma 3). L’agevolazione sarà applicabile nel rispetto dei limiti europei in tema di aiuti de minimis (articolo 1, comma 83, della legge di Bilancio).

La misura appare, in realtà, del tutto asimmetrica rispetto al sistema delineato dal Cts. L’articolo 79, infatti, identifica il carattere di non commercialità sulla base della natura dell’attività e delle sue modalità di svolgimento. La modifica della legge di Bilancio, invece, considera non commerciali specifiche attività solo se volte dalle Fondazioni ex-Ipab: a questi enti viene quindi assicurato, senza apparenti giustificazioni, un trattamento di favore rispetto agli altri Ets. La norma, peraltro, duplica in un contesto diverso il medesimo regime che le ex Ipab potrebbe fruire accedendo alla qualifica di impresa sociale (articolo 18 del Dlgs 112/2017).

Va da ultimo evidenziato che, sebbene non esplicitato dalla norma, in un’ottica sistematica l’agevolazione dovrebbe applicarsi esclusivamente alle ex-Ipab che adotteranno la qualifica di Ets: in ragione dell’originaria natura pubblicistica, infatti, le fondazioni in questione sono in alcuni casi sprovviste dei requisiti per accedere al Terzo settore (articolo 4 del Cts). A maggior ragione, quindi, deve essere esclusa la possibilità di fruire “di diritto” dei relativi vantaggi fiscali.

Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019)

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