Imposte

Terzo settore, Ires ridotta al 12% fino alle nuove «regole» europee

immagine non disponibile

di Gabriele Sepio

Efficacia del rinvio dell’abrogazione dell’aliquota Ires ridotta per gli enti non commerciali e presupposti per l’applicazione delle agevolazioni indirizzate alle ex-Ipab.

La circolare dell’ agenzia delle Entrate 8/19, nel commentare le norme introdotte dalla legge di Bilancio, fornisce anche alcuni chiarimenti su queste novità, che interessano da vicino gli enti del Terzo settore (Ets).

Sul primo fronte, la circolare riepiloga la vicenda della riduzione a metà dell’Ires per gli enti non commerciali operanti in settori quali l’assistenza, la sanità, l’istruzione e la beneficenza (articolo 6, del Dpr 601/73), ricapitolando le tempistiche di abrogazione/disapplicazione del beneficio. La riduzione alla metà dell’aliquota, infatti, era stata in un primo momento abrogata dalla legge di Bilancio con efficacia immediata, già a partire dal 1° gennaio di quest’anno (comma 52 della legge 145/18). A distanza di un paio di mesi, l’abrogazione è stata però rinviata a data da destinarsi, stabilendo che diverrà efficace solo a partire dal momento in cui, «con successivi provvedimenti legislativi», saranno individuate per gli enti in questione apposite misure di favore, compatibili con l’ordinamento europeo e coordinate con le norme sul Terzo settore. (nuovi commi 52 e 52-bis).

La circolare specifica quindi che nulla cambia per il periodo d’imposta 2019: l’Ires ridotta al 12% continuerà ad applicarsi agli enti che svolgono le attività di cui all’articolo 6 del Dpr 601/73, fino all’emanazione dei nuovi provvedimenti legislativi. Resta ferma, in ogni caso, la disapplicazione già prevista dal Codice del Terzo settore (Cts) nei confronti degli enti che si iscriveranno nel Registro unico nazionale (Runts) e degli enti religiosi che istituiranno un ramo “Ets” (per i quali l’agevolazione continuerà ad applicarsi per le attività estranee al “ramo”).

In questo caso, la disapplicazione diverrà comunque efficace una volta divenuti operativi i nuovi regimi fiscali previsti dal Cts (ossia dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea e all’istituzione del Runts).

Chiarimenti anche sull’applicazione delle novità fiscali che interessano le ex-Ipab: la legge di Bilancio, infatti, è intervenuta sulla disciplina fiscale degli Ets, prevedendo una specifica ipotesi di decommercializzazione per le attività sanitarie e socio-sanitarie svolte dalle associazioni e fondazioni ex-Ipab. Si tratta di un’ipotesi di non commercialità prevista in deroga alle regole generali per le attività degli Ets (a prescindere dal rapporto costi/ricavi), applicabile a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività in questione e che non siano deliberati compensi per gli organi amministrativi. Sul punto, la circolare specifica che la misura troverà applicazione solo per le ex-Ipab che risulteranno regolarmente scritte nel Runts e che, in ogni caso, diverrà efficace solo una volta divenuti operativi i nuovi regimi fiscali indirizzati agli Ets (a seguito dell’autorizzazione europea e dell’istituzione del Registro).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©