Terzo settore, la mancata modifica dello statuto nei termini non fa perdere la qualifica
In attesa dell’effettiva istituzione del Registro unico del Terzo settore (Runts), gli enti non profit sono chiamati a valutare l’opportunità di adeguare gli statuti alle nuove disposizioni della riforma (decreti legislativi 117/17 e 112/17). In quest’ottica, un aspetto che preoccupa molto è la tempistica per le modifiche statutarie. Se, infatti, l’ingresso nel Terzo settore è libero, per alcuni enti il legislatore ha indicato dei termini per allineare gli statuti.
Le imprese sociali
Per le imprese sociali la scadenza era lo scorso 20 gennaio mentre per Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps) il termine è il 3 agosto 2019. Si tratta di quegli enti che dovrebbero transitare naturalmente nel nuovo impianto della riforma e che, in mancanza, non potranno continuare a mantenere le attuali qualifiche.
Quello che non viene chiarito sono le conseguenze del mancato rispetto delle scadenze e da questo derivano le perplessità degli operatori del settore.
Sul punto, si è avuto modo di anticipare su queste pagine che i due termini dovrebbero incidere solo sulle modalità di adozione delle delibere e tale interpretazione è stata condivisa anche dall’ultimo documento di prassi dei dottori commercialisti (del 9 aprile 2019).
In particolare, chi si adegua entro le scadenze potrà beneficiare delle maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria (si veda l’articolo nella pagina), il che rappresenta un’opportunità importante per gli enti più strutturati o con una vasta compagine associativa, che potrebbero avere maggiori difficoltà a raggiungere i quorum per le delibere straordinarie.
Per gli enti ritardatari, invece, sarà ancora possibile allineare gli statuti, seppure con le maggioranze rafforzate dell’assemblea straordinaria.
La mancata osservanza delle scadenze poste dai decreti, quindi, non dovrebbe determinare automaticamente la perdita delle rispettive qualifiche, né compromettere l’iscrizione di questi enti al Runts.
Tali circostanze, infatti, dovrebbero sopraggiungere solo in un secondo momento, all’esito di apposite verifiche da parte degli uffici competenti.
In particolare, per le imprese sociali, il Dlgs 112/17 detta una specifica procedura da seguire in caso di violazioni del medesimo decreto, prevedendo una diffida ad adempiere agli organi amministrativi dell’ente e, in caso di inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
Ragionevolmente, lo stesso iter dovrebbe essere seguito anche per coloro che hanno mancato la scadenza del 20 gennaio, in quanto la perdita della qualifica di impresa sociale sembra essere una soluzione estrema da attuare in presenza di irregolarità non altrimenti sanate.
Situazione simile per gli enti che hanno la scadenza del 3 agosto, seppure con qualche differenza tra Odv e Aps, da un lato, ed Onlus, dall’altro.
Le organizzazioni di volontariato
e le associazioni di promozione sociale
Per le prime dovrebbe scattare il meccanismo di “sollecito” previsto dall’articolo 54 del Dlgs 117/17: Odv e Aps trasmigreranno automaticamente dagli attuali registri al Runts e gli uffici del Registro unico saranno chiamati a verificare, entro 180 giorni, le informazioni ricevute.
In questa occasione, quindi, potrebbero chiedere, a chi non si è adeguato, di mettersi in regola, pena la cancellazione dal Runts.
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
In parte diversa la situazione delle Onlus, per le quali bisogna fare i conti con l’abrogazione del relativo regime fiscale (Dlgs 460/97), che sarà efficace a decorrere dal periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea e, in ogni caso, alla messa in funzione del Runts.
Fino a questo momento dovrebbe essere possibile modificare gli statuti ma, dopo l’istituzione del Registro, per chi non si è adeguato potrebbe esservi astrattamente il rischio di non poter continuare ad applicare le agevolazioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2018. Sul piano operativo, l’anagrafe Onlus resterà in piedi anche dopo la messa in funzione del Runts.
Tuttavia, è sensato ritenere che per le Onlus che abbiano adeguato gli statuti (sia pure con clausole sospensivamente condizionate all’efficacia dell’abrogazione del relativo regime, come indicato dall’Amministrazione finanziaria) sarà possibile richiedere da subito l’iscrizione al Runts, mantenendo nella fase transitoria entrambe le posizioni (anagrafe Onlus e Runts).