Contabilità

Terzo settore, non commercialità più ampia

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di Giovanni Parente

Un criterio meno rigido per determinare la non commercialità delle attività di interesse generale, che si considereranno tali anche in caso di scostamenti tra costi e ricavi non superiori al 10 per cento. Ritorno all’esenzione dall’imposta di registro per atti e documenti delle organizzazioni di volontariato. Una precisazione non solo nominale sul bilancio d’esercizio : per gli enti con ricavi annui superiori a 220mila euro all’anno dovrà essere composto, oltre che dallo stato patrimoniale e dalla relazione di bilancio, anche da un rendiconto «gestionale» (e non di tipo «finanziario»); sotto questa soglia, invece, basterà un semplice «rendiconto per cassa» (mentre la norma ora vigente fa riferimento al «rendiconto finanziario per cassa»). Sono alcuni dei ritocchi al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) che potrebbero entrare in un decreto correttivo atteso già oggi all’esame preliminare del Consiglio dei ministri.

Con le possibili modifiche in arrivo, inoltre, all’organo di amministrazione dell’Ente del terzo settore basterà documentare la sussidiarietà e la strumentalità delle attività diverse , in base ai criteri dimensionali in cui rientrano, nella relazione di missione, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Di pari passo con il restyling del Codice del terzo settore sembra destinato a viaggiare anche il correttivo del decreto sull’impresa sociale (Dlgs 112/2017). In primo luogo si punterebbe ad allineare il termine per gli adempimenti statutari a 18 mesi così come per gli Enti del terzo settore (in pratica la scadenza sarebbe entro gli ultimi giorni di gennaio 2019). Modifiche in arrivo anche sul versante tributario. Potrebbe, infatti, venir meno l’esclusione da imponibilità in caso di impiego di utili o di avanzi di gestione per l’aumento gratuito di capitale nei limiti delle variazioni Istat.

Mentre l’agevolazione fiscale per gli investimenti nel capitale scatterebbe solo per quelli effettuati dal 20 luglio 2017 in poi (data di entrata in vigore del Dlgs 112/2017) e a condizione che la qualifica di impresa sociale sia stata acquisita da non più di 5 anni. Un modo per allineare la disciplina alla detrazione per chi investe in start up innovative.

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