Imposte

Terzo settore, trasferimenti con più vantaggi

di Gabriele Sepio e Thomas Tassani

L’acquisto della qualifica di ente del terzo settore (Ets) determina l’accesso ad una serie di disposizioni di carattere promozionale, anche in relazione alle imposte sui trasferimenti, che entreranno in vigore già dal 1° gennaio 2018 e saranno applicabili in via transitoria alle Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato.

Il secondo comma dell’articolo 82 del Codice introduce una agevolazione in materia di imposte sulle successioni e donazioni, prevedendo un regime di esenzione per «i trasferimenti a titolo gratuito» a favore degli Ets, comprese le cooperative sociali, con la sola esclusione delle «imprese sociali costituite in forma di società».

Nella versione iniziale dello schema di decreto, l’esenzione era condizionata ad un effettivo utilizzo del bene, entro cinque anni, in attuazione degli scopi dell’ente, con una dichiarazione da rendersi a questo fine (e sanzioni in caso di mendacità). Il Governo ha però semplificato la struttura della norma, e così ridotto in modo significativo i possibili contenziosi, prevedendo che i beni e i diritti debbano essere «utilizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 1», derivandone quindi solo un vincolo di “destinazione” del bene allo svolgimento dell’attività statutaria, impresso in generale su tutto il patrimonio dell’Ets.

Occorre considerare che agli Ets non si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del Dlgs 346/1990, che prevede una norma di esenzione analoga (ma più restrittiva in termini di verifica dell’effettivo utilizzo) per le fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, che continuerà, invece, ad operare qualora tali soggetti non assumano la qualifica di Ets.
Subisce una abrogazione implicita l’agevolazione disposta dal medesimo articolo 3 citato per i trasferimenti gratuiti a favore di Onlus, salvo che per gli enti religiosi civilmente riconosciuti (che acquisicano lo status di Ets) per i quali l’esenzione, relativa tout court ad ogni trasferimento gratuito, continua ad applicarsi anche se i beni e diritti ricevuti non sono relativi alle attività di interesse generale.

Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è prevista l’imposizione in misura fissa per «gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento» (articolo 82, comma 4).
L’agevolazione, che riproduce la previsione a suo tempo introdotta dal decreto Onlus ma poi abrogata dal 2014, si estende a tutti gli Ets, comprese le imprese sociali, ed è subordinata a una dichiarazione dell’ente ed alla condizione che i beni siano utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
L’imposizione fissa in tali tributi è altresì prevista (comma 3) per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie (se «aventi lo scopo» di adeguamento normativo), comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli Ets (se non imprese sociali).

A parte le modifiche statutarie che, se non hanno contenuto patrimoniale sono in via ordinaria al di fuori dell’imposizione proporzionale, particolarmente significativa è la tassazione fissa prevista per il momento costitutivo e per le operazioni straordinarie.
Per gli atti costitutivi, si può infatti ipotizzare l’operatività della agevolazione anche qualora la costituzione dell’ente avvenga con apporti di beni e diritti da parte dei fondatori.
Per le seconde, è da sottolineare come, per prassi dell’Agenzia, tali operazioni, compiute da enti non commerciali, siano oggi considerate tassabili, nel registro, con aliquota del 3%, non rientrando nell’articolo 4, Tariffa parte prima, del Tur. La nuova disposizione ha quindi un notevole impatto applicativo, riconoscendone la neutralità fiscale, almeno per gli Ets.

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