Terzo settore, vincoli a due vie per le liberalità ricevute
Gli enti non profit (Enp) ricevono delle liberalità che, per volontà del donatore o comunque di un terzo esterno, sono assoggettate a dei vincoli di utilizzo. Tali vincoli possono essere caratterizzati della temporaneità o della permanenza. Una liberalità può essere vincolata temporaneamente in base al tempo oppure in base allo scopo. Il trattamento contabile delle liberalità è contenuto nella bozza del principio contabile n. 2 (capitoli 4 e 5) posto in consultazione dall’agenzia per il terzo settore, dal Cndcec e dall’Oic nel maggio 2012 (al momento non risulta ancora approvato).
Le liberalità vincolate
La bozza di principio definisce il trattamento contabile delle liberalità «vincolate» che risulta differente a seconda delle seguenti caratteristiche:
■liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati ad incrementare durevolmente il valore dell’Enp,
■liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati all’utilizzo strumentale al perseguimento del fine istituzionale,
■liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare nell’attività istituzionale.
Le prime sono rappresentate, ad esempio, da immobili di valore artistico, storico o di pregio e devono essere iscritte, qualora ne ricorrano le condizioni, nell’attivo patrimoniale. In sede di destinazione dell’eventuale avanzo economico bisogna imputare un importo uguale nella voce del passivo patrimoniale «A) III – Fondi vincolati destinati da terzi». Tali beni, in genere, non sono soggetti ad ammortamento; tuttavia, qualora lo fossero, bisognerà liberare una quota pari all’ammortamento dal fondo vincolato alla voce «A) III – Patrimonio libero».
Le seconde, e cioè le liberalità vincolate e rappresentate da beni immobili destinati all’utilizzo strumentale al perseguimento del fine istituzionale, devono essere iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale e contabilizzate in base a quanto previsto per la posta in oggetto; ne sono esempi le autovetture e gli immobili destinati ad attività operative.
L’ultima fattispecie riguarda le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare nell’attività istituzionale; esse sono contabilizzate in conformità a quanto previsto per tale posta; ne è un esempio l’immobile destinato a locazione. Tali beni essendo destinati alla vendita non sono ammortizzabili.
La bozza del principio contabile n. 2 suggerisce, inoltre, di fornire adeguata indicazione nella nota integrativa della destinazione a patrimonio netto vincolato della quota di avanzo economico derivante da liberalità vincolate e, nel caso in cui vi sia un risultato economico negativo oppure un avanzo inferiore a quanto deve essere accantonato, bisogna indicare l’ammontare dei proventi da accantonare nell’esercizio o negli esercizi successivi.
Le liberalità «condizionate»
Un’altra tipologia di donazioni è costituita dalle liberalità «condizionate» ovvero da quelle liberalità sulle quali il donatore impone una condizione legata ad un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa. Ne è un esempio un contributo legato ad un programma pluriennale che in caso di mancato raggiungimento deve essere restituito.
A livello contabile, secondo la bozza del principio 2, le «liberalità condizionate sono da considerarsi alla stregua di quelle incondizionate», se la possibilità che la condizione non venga soddisfatta risulta remota o poco probabile; qualora, invece, il verificarsi della condizione diventi probabile l’Enp è tenuto ad accantonare in un apposito fondo rischi ed oneri con contropartita il correlato costo.