Test anche sugli avvisi di accertamento
Dalla Ctp di Reggio Emilia una sentenza importante perché fornisce le prime indicazioni sulle modalità di notifica degli atti impositivi attraverso Pec che finora hanno interessato per lo più solo le cartelle di pagamento ma che, dal 1° luglio scorso, possono riguardare anche gli avvisi di accertamento. Peraltro la pronuncia conferma, seppur indirettamente, che la metodologia, abbastanza singolare, utilizzata negli scorsi mesi da alcuni uffici dall’agenzia delle Entrate di sottoscrizione digitale di atti impositivi notificati attraverso il servizio postale e non la Pec, è abbastanza discutibile
Alcuni Uffici, infatti, fin dagli ultimi mesi del 2016, avevano sostituito per gli accertamenti e gli atti di recupero del credito di imposta, la sottoscrizione autografa del direttore, con la «firma digitale», notificandoli comunque in formato cartaceo via posta.
Il contribuente ha ricevuto così un atto cartaceo, asseritamente firmato digitalmente, per il quale però era impossibile qualunque riscontro. Infatti, se fosse stato inviato via Pec, e con l’estensione p7m (come giustamente rilevato dalla Ctp di Reggio Emilia) il destinatario avrebbe ricevuto un file il cui controllo di autenticità era possibile in via “automatica” con l’apertura dello stesso.
Si è trattato quindi con ogni probabilità di normali avvisi di accertamento (cartacei), ma di fatto, senza firma autografa. Poiché l’articolo 42 del Dpr 600/73 prevede la sottoscrizione a pena di nullità, appare verosimile che tali atti siano nulli per assenza di firma.
A comprova di ciò va rilevato che, a un certo punto, la stessa agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare i medesimi atti firmati digitalmente (notificati sempre attraverso il servizio postale) apponendo però un codice QR e un link cui accedere. Infatti secondo le regole previste dal Codice di amministrazione digitale (Cad) è necessaria l’apposizione di tale contrassegno affinché la firma digitale possa sostituire gli effetti di quella autografa (articolo 23, comma 2-bis, della legge 82/2005).
Così il codice QR può essere scansionato attraverso specifiche applicazioni e consente l’accesso diretto a una pagina web, la stessa che si apre richiamando il link riportato sull’atto. Nella pagina web è possibile verificare la corrispondenza tra i documenti originali e le copie inviate al contribuente sulle quali è stato apposto il predetto codice.
La norma prevede proprio che tale “contrassegno” sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, con la conseguenza che attribuisce, di fatto, validità all’atto. Da notare che tali regole erano in vigore anche in precedenza cioè quando alcuni Uffici hanno emesso gli accertamenti asseritamente firmati in modo digitale senza però alcun codice QR tanto meno del link cui accedere per il controllo.