Imposte

Test di ingresso nel forfettario: ecco le verifiche di fine anno per i professionisti

Partecipazioni, compensi e rapporti con ex datori di lavoro: come entrare nel regime agevolato

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin

Ultime manovre per l’accesso al regime forfettario per l’anno prossimo. Approssimandosi la fine del periodo d’imposta, anche in virtù del fatto che non ci dovrebbero essere grossi sconvolgimenti normativi sul regime di favore previsto dall’articolo 1 commi 54-89 della legge 190/2014, molti professionisti stanno valutando condizioni e possibilità per un eventuale transito al regime forfettario a partire dal primo gennaio 2022.

In primo luogo va ricordato che si tratta di un regime naturale. In altre parole, se ne ricorrono condizioni e presupposti, il contribuente viene automaticamente attratto da questo regime agevolato e solo se non vuole aderire deve optare per rimanere nel regime normale.

I vincoli sull’ordinario

L’opzione per il regime ordinario vincola il contribuente per almeno un triennio (articolo 1 comma 70 della legge 190/2014). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione, rimane valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Tuttavia questa regola incontra un’importante eccezione che di recente è stata estesa anche ai professionisti. La risposta all’interpello della Dre Emilia Romagna n. 909-1960/2021 del 27 settembre scorso prevede che i chiarimenti inizialmente resi con la risoluzione n. 64/2018 per i contribuenti in contabilità semplificata valgano anche per i professionisti. In concreto significa che se si è optato per il regime normale, ci si può “staccare” anche prima del decorso del triennio di validità iniziale, optando per il regime forfettario.

I ricavi

Altra circostanza che va tenuta in debita considerazione, al fine di considerare il passaggio, è il limite di ricavi e compensi annui attualmente ancora fissato a 65mila euro, al superamento dei quali non è possibile accedere al regime forfettario. Questo limite va calcolato applicando lo stesso criterio (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato nel periodo d’imposta.

Per i professionisti si dovrà considerare il solo regime di cassa, e quindi indipendentemente dall’ammontare delle fatture emesse, si dovrà aver riguardo a quanto ammontano gli incassi nell’annualità 2021 per stabilire se dal 2022 il singolo contribuente potrà transitare per il regime di favore. Nessun rilievo poi dovrà essere dato ad eventuali adeguamenti dei compensi per gli Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale).

Va poi ribadito che, trattandosi di regime naturale, il contribuente potrebbe entrare ed uscire dal regime a seconda degli anni. Una volta uscito dal regime però non potrà più beneficiare dell’aliquota sostitutiva (di Irpef ed addizionali) ridotta al 5 per cento. Supponiamo che un professionista abbia aperto la partita Iva nel 2018 e che nel 2020 abbia conseguito compensi professionali per 75mila euro. Costui nel 2021 è stato costretto a tenere il regime ordinario, per via del superamento della soglia prevista. Se però nel 2021 il professionista non ha superato quota 65mila euro di compensi, potrà tornare dal 2022 nel regime forfettario, scontando un aumento dell’aliquota che passa al 15 per cento.

Gli altri requisiti

Si ricorda, altresì che con il comma 9 della Legge 145/2018, sono venuti meno gli ulteriori requisiti in precedenza previsti per l’accesso al regime, in tema di beni strumentali il cui ammontare non è parametro ai fini dei requisiti di accesso.

Sussiste invece quale condizione di accesso al regime, il limite delle spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio per un ammontare massimo di euro 20mila euro lordi.

Altra casistica che merita attenzione, è quella relativa al possesso di partecipazioni in società di persone e più in generale nei confronti di soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (articolo 1 comma 57 lett. d) della legge 190/2014), che implica una causa ostativa di accesso al regime.

Ma i contribuenti in possesso di partita Iva in regime ordinario, che provvedono nel corso del 2021 a cedere le quote di partecipazione in società di persone o srl trasparente potranno, in costanza degli altri requisiti richiesti per l’accesso al regime, avvalersi del forfettario dal 2022.

Gli altri controlli

Altra questione oggetto di verifica potrebbe riguardare i rapporti con l’ex datore di lavoro. Infatti non possono avvalersi del regime forfettario i contribuenti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso od erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta rapporti di lavoro. In questi casi, la preclusione non è assoluta, ma il fatturato (incassato nel periodo d’imposta) non deve superare il 51% dei compensi totali del contribuente.

GLI ESEMPI

IL CASO
La partecipazione in Srl
Titolare di una partita Iva in regime ordinario che detiene una partecipazione del 30% in una Srl la cui attività è potenzialmente riconducibile a quella della ditta individuale. Nella stessa srl è socio anche il coniuge al 22%, per cui, può dirsi che, in questo caso vi sia una situazione di controllo indiretto (52% in totale) (art. 1 comma 57 lett. d) legge 190/2014). La Srl non si avvale però dei beni e servizi della persona fisica

LA SOLUZIONE
A differenza di quanto accadrebbe per una società di persone, il contribuente può avvalersi del regime forfettario poiché la Srl non ha alcun contatto lavorativo ed economico con la ditta individuale. Se la ditta individuale inizia a fatturare per la srl la partecipazione (contribuente + coniuge) deve scendere almeno al di sotto del 50 per cento

IL CASO
Il primo anno
Contribuente con un rapporto di lavoro concluso nel 2020. Nel 2021 ha aperto la partita Iva come forfettario pur conscio del fatto che fatturerà nei confronti del suo ex datore di lavoro

LA SOLUZIONE
Il contribuente ha legittimamente aperto partita Iva come forfettario. La situazione va verificata al 31 dicembre 2021: se il fatturato (incassato) nei confronti dell'ex datore di lavoro supera il 51% del totale dei suoi ricavi, il contribuente passerà in regime ordinario dal 2022, altrimenti manterrà il regime. In ogni caso il “forfettario” del 2021 rimane non censurabile

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