Imposte

Tfm deducibile per competenza solo con data certa

di Michele Brusaterra


Tfm deducibile per competenza solo in presenza di documento avente data certa, a nulla rilevando il principio di competenza rafforzato.

La questione non è certo una novità ma è bene, con l'avvicinarsi della campagna dichiarativa, ricordare lo stato dell'arte in merito a tale voce di bilancio che, in mancanza di un documento avente data certa, trova la propria deducibilità per cassa nel periodo o nei periodi d'imposta in cui viene liquidato.

Da un punto di vista fiscale, l'articolo 105, comma 4 del Tuir ammette in deduzione dal reddito d'impresa, tra gli altri, anche «gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c, d e f».

L'articolo 17, che individua i redditi che possono essere assoggettati a tassazione separata, alla lettera c annovera le «indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (...)». Il Tfm, dunque, è un costo fiscalmente deducibile in quanto l'articolo 105 del Tuir così stabilisce senza, peraltro, prescrivere alcun particolare e ulteriore adempimento.

Fino al 2008, anno in cui l'agenzia delle Entrate intervenne con un proprio documento di prassi, la maggioritaria dottrina sosteneva con forza che nessun nesso vi era tra i requisiti richiesti per rendere deducibile il Tfm per competenza, e quelli richiesti per la sua tassazione separata in capo all'amministratore al momento della percezione.

È solo in quest'ultimo caso, infatti, che per poter fruire della tassazione separata, la norma dell'articolo 17 richiede la presenza di un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Il richiamo effettuato dall'articolo 105 Tuir all'indennità appena citata vale, quindi, solo come «individuazione» della tipologia di costo deducibile per l'impresa, ma non implica che la stessa norma pretenda la presenza di un atto avente data certa.

Tale posizione, sostenuta anche dalla norma di comportamento dell'Aidc di Milano n. 180/2011, è stata «adombrata» dalla risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 211/E/2008.

Con tale documento di prassi, l'amministrazione finanziaria, chiarendo che il Tfm è deducibile per competenza, ha altresì affermato che esso diventa deducibile nell'anno di erogazione qualora non sia presente un documento avente data certa anteriore all'accantonamento dell'indennità stessa, affermando che «si ritiene che il rinvio a quest'ultima disposizione (articolo 17, comma 1, lettera c del Tuir, ndA) debba rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa con la conseguenza che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la deducibilità (per competenza, ndA) del relativo accantonamento per indennità di fine mandato».

È evidente che la posizione presa dall'agenzia delle Entrate risulta essere una forzatura di quanto in effetti stabilito dall'articolo 105 del Tuir che, se avesse voluto condizionare la deducibilità per competenza del Tfm a un documento avente data certa, l'avrebbe specificato.

A oggi, comunque, la situazione risulta essere sempre confusa, con parte della dottrina, tra cui il citato documento dell'Aidc di Milano emanato successivamente alla risoluzione, a sostenere la non necessità di alcun documento avente data certa per rendere deducibile, per competenza, l'indennità di fine mandato riconosciuta all'amministratore; e dall'altra, la posizione ufficiale dell'amministrazione finanziaria.

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