Tia, la bocciatura della delibera vale per tutti
L’annullamento della delibera comunale relativa ai criteri di calcolo della tariffa igiene ambientale (Tia) ad opera del giudice amministrativo dispiega i suoi effetti su tutti perché l’eliminazione dal “mondo giuridico” di un atto a contenuto generale ha efficacia erga omnes valendo anche per coloro che non hanno partecipato al giudizio amministrativo, purché ne abbiano interesse. Inoltre ciò obbliga in ogni caso il Comune adintervenire perché la pronuncia fa insorgere la necessità di rivalutare nel bilancio comunale tutte le entrate fino a quel momento preventivate, oltre a rendere illegittimi i conteggi precedenti. Così la Ctr Sardegna, sentenza 80/5/2018 (presidente Rosella, relatore Dettori).
Il Tar Sardegna con sentenza 551 annulla nel 2012 le delibere Tia adottate nel 2003 dal consiglio e dalla giunta di un Comune sardo perché l’aver stabilito per i non residenti la quota variabile della tariffa rispetto al solo dato presuntivo dell’ampiezza dell’immobile differenzia illegittimamente la loro situazione impositiva rispetto ai residenti. Per questi ultimi, infatti, la tariffa viene conteggiata in base alle risultanze anagrafiche e dunque al numero dei componenti del nucleo famigliare rapportato alla superficie dell’immobile.
Una contribuente non residente ricorre nel 2012 contro un’ingiunzione relativa alla Tia del 2005 dello stesso Comune:• chiede, per gli stessi motivi dedotti nel contenzioso al Tar, Sardegna la loro estensione anche al processo tributario al fine di fare dichiarare illegittimi i coefficienti utilizzati per i non residenti;
• sostiene che il Comune debba comunque procedere all’approvazione di una nuova delibera in quanto la precedente è da ritenersi inesistente.
Il Comune resiste sostenendo che l’atto impositivo è legittimo in quanto formato prima del passaggio in giudicato della sentenza del Tar Sardegna. Secondo gli amministratori locali, l’illegittimità della delibera potrebbe riguardare – a tutto concedere – i soli criteri di calcolo della Tia finora previsti per i residenti in base all’effettiva composizione del nucleo familiare, che dovrebbero essere rimodultati.
La Ctp sposa la tesi della contribuente e annulla l’ingiunzione. Il Comune ricorre in appello, ma invano, perché anche la Ctr conferma l’illegittimità della pretesa.
L’effetto è duplice:
• per il contribuente, l’efficacia inter partes del giudicato amministrativo non si applica alle pronunce di annullamento degli atti amministrativi di natura regolamentare e dunque, stante l’ontologica indivisibilità, la pronuncia dispiega efficacia indistinta nei confronti di tutti i soggetti obbligati all’interno del Comune.Ciò perché l’eliminazione di un atto a contenuto generale ha immediati effetti erga omnes, includendo anche quali destinatari i soggetti che non hanno partecipato al processo, ma che sono interessati, anche in altro giudizio, dalla caducazione dell’atto;
• per l’ente locale, l’annullamento, parziale o totale, del metodo impositivo comporta la necessaria revisione dell’intera imposizione da parte del Comune. Questo in quanto la pronuncia del Tar Sardegna, oltre ad interferire nel calcolo del criterio presuntivo applicabile ai contribuenti non residenti, obbliga comunque il Comune a rivalutare nei bilanci comunali le entrate già preventivate in base al conteggio modificato come da sentenza.
Ctr Sardegna, sentenza 80/5/2018