Controlli e liti

Tia e Tia2, sulle controversie decide il giudice ordinario

di Andrea Alberto Moramarco

Spetta al giudice ordinario, e non al giudice tributario, decidere sulle controversie relative alla debenza della Tia e della Tia2 - rispettivamente la soppressa tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, agli articoli 49 del Dlgs 22/1997 (attuazione direttiva rifiuti) e 238 del Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) – sorte dopo il 31 maggio 2010. A chiarirlo sono le Sezioni unite che con l’ordinanza 1839/2020, depositata ieri, si sono pronunciate a seguito di regolamento di giurisdizione.

La questione veniva sollevata dal Giudice di pace di Civitavecchia, dopo che la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad una controversia relativa al pagamento a titolo di Tia straordinaria per l’anno 2011, in quanto l’articolo 14 comma 33 del Dl 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) aveva sancito la natura non tributaria della tariffa e decretato la giurisdizione ordinaria per le relative controversie. Secondo il giudice onorario, invece, la Tia era pur sempre una entrata patrimoniale di diritto pubblico, ovvero una variante della Tarsu, e conservava quindi la qualifica di tributo con conseguente cognizione rimessa al giudice speciale.

Le Sezioni unite sciolgono ogni dubbio sul punto e optano per la tesi sostenuta dalla Commissione tributaria. La giurisdizione, pertanto, spetta al giudice ordinario per tutte le controversie sorte dopo l’entrata in vigore del Dl 78/2010, ovvero il 31 maggio 2010. La Suprema corte ricorda come rientra nell’esercizio della discrezionalità del legislatore passare «da un sistema basato sulla fiscalità di un contributo ad uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone», come avvenuto per la tariffa di igiene ambientale, inizialmente di natura tributaria e poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex articolo 238 del Codice dell’ambiente, prestazione patrimoniale di natura non tributaria. Si tratta, sottolinea il collegio, di una scelta effettuata dal legislatore, seppur con scarne ma risolute indicazioni, che sottolinea il passaggio dal vecchio al nuovo sistema delineato dall’articolo 238 del Codice dell’ambiente.

Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 1839/2020

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