Tobin tax con modelli semplificati
Il nuovo modello di dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziare (Financial transaction tax) si semplifica notevolmente: alcune operazioni “escluse” dall’applicazione del tributo non vengono infatti più annoverate tra quelle oggetto dell’obbligo dichiarativo.
In particolare, le operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse dalle “small cap” quotate, quelle su obbligazioni e titoli di debito e i trasferimenti avvenuti per successione e donazione non dovranno più essere dichiarate dai soggetti interessati da questo adempimento.
La rinnovata versione del modello, immutata quanto agli altri dati da indicare, è stata approvata con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2017, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.
Tale dichiarazione, che sostituirà la precedente a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha quindi provveduto a recepire le modifiche dei prospetti delle operazioni oggetto di registrazione e successiva dichiarazione di cui ai commi 491 e 492 dell’articolo 1 della legge 228/2012; modifiche introdotte con provvedimento del 9 marzo 2017.
Vale annoverare tra le principali operazioni escluse o esenti disciplinate dagli artt. 15 e 16 del decreto attuativo 21 febbraio 2013:
• i trasferimenti avvenuti per successione o donazione;
• le operazioni su obbligazioni o titoli di debito;
• le operazioni di emissione e di annullamento di azioni e di strumenti finanziari;
• i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate sui mercati regolamentati emesse da società di minore capitalizzazione ovvero le società emittenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro;
• le operazioni tra società del medesimo gruppo tra le quali sussista un rapporto di controllo;
• le operazioni effettuate dagli enti di previdenza obbligatori, dai fondi pensioni e dalle forme di previdenza complementari.
A eccezione, quindi, delle menzionate operazioni sulle small cap quotate, su titoli obbligazionari o riguardanti i trasferimenti successori o donativi, che non dovranno più essere indicate nella dichiarazione in oggetto, dovranno invece continuare ad essere esposte nella sezione III del quadro Tt, tra le altre, le operazioni di emissione ed annullamento di azioni, le operazioni infragruppo e quelle poste in essere dai fondi pensione.
Da ultimo, si segnala che la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie va presentata in via telematica direttamente dai responsabili del versamento del tributo abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia (banche, imprese di investimento e così via) o dagli intermediari incaricati o, ancora, dalle società di gestione accentrata.
I non residenti possono avvalersi, per l’adempimento, di una stabile organizzazione in Italia o di un rappresentante fiscale oppure possono provvedervi direttamente, mediante invio dall’estero. In quest’ultimo caso, in deroga alla trasmissione telematica, l’adempimento può avvenire tramite raccomandata o altro mezzo equivalente da cui risulti con certezza la data di spedizione.
Il provvedimento delle Entrate del 15 dicembre sulla Financial transaction tax