Imposte

Tobin tax non dovuta per azioni cedute tra società sorelle

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di Angelo Busani

La Tobin tax non è dovuta se le azioni di una Spa siano cedute da una società (Alfa) ad altra società (Beta) le quali abbiano la medesima compagine sociale (e cioè se sia di Alfa che di Beta siano socie, al 50 per cento ciascuno, Gamma e Delta) a condizione che Alfa e Beta abbiano una «governance … identica … in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali».
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 956-905/2018 (senza data) a un interpello presentato il 15 giugno 2018.

L’Agenzia rammenta anzitutto che l’imposta sulle transazioni finanziarie (Itf, di cui all’articolo 1, commi 491 e seguenti, legge 228/2012) non si applica:

a) alle operazioni tra società legate l’una all’altra da un rapporto di controllo;

b) alle operazioni di «riorganizzazione aziendale» di cui alla Direttiva 2008/7/CE (e cioè operazioni da cui derivi l’acquisizione di partecipazioni della società conferitaria a favore della società conferente), vale a dire:
ai conferimenti da parte di una società, in altra società, dell’intero patrimonio della società conferente o di un suo ramo di azienda;
all’acquisizione, da parte di una società, della maggioranza dei diritti di voto in altra società.
La ragione di questo esonero da tassazione è quella di evitare che il pagamento della Tobin Tax possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale e cioè quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l’“appartenenza economica” della partecipazione al medesimo gruppo societario.

Quanto alla nozione di «controllo», l’Agenzia rammenta che:

a) può trattarsi anche di un controllo “indiretto”, vale a dire che se la cessione avviene tra Alfa e Beta, Alfa non deve necessariamente essere la diretta partecipante di Beta, ma può parteciparvi attraverso una “catena” di altre società;

b) può trattarsi anche di un controllo “comune” da parte di «un’unica società controllante», vale a dire che se la cessione avviene tra Alfa e Beta, la Ift non si paga se sia Alfa che Beta sono “sorelle” perché partecipate entrambe (anche in questo caso, direttamente o indirettamente) da Teta.

Da questo panorama normativo e interpretativo discende dunque che, secondo l’Agenzia, la medesima valenza riorganizzativa deve essere, a maggior ragione, riconosciuta anche all’operazione con la quale un pacchetto di azioni viene trasferito tra due società che abbiano gli stessi soci, titolari delle medesime quote di partecipazione, e «le medesime regole di governance … in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali».
In tal caso, infatti, essendo sia la parte venditrice sia la parte acquirente composte dalla stessa compagine sociale, anche a seguito di questa operazione, al pari di un’operazione infragruppo, la titolarità delle azioni cedute continua a fare riferimento agli stessi soci e non è ravvisabile un intento speculativo correlato alla negoziazione di titoli. Si tratta infatti di una operazione di carattere riorganizzativo e, pertanto, esclusa dall’applicazione della Tobin Tax.

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 956-905/2018 sulla Tobin Tax

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