Tocca all’Agenzia provare gli errori bloccanti
Se il contribuente sostiene di aver ricevuto una comunicazione di conferma della ricezione del file telematico della trasmissione della dichiarazione, senza l’indicazione di errori bloccanti, spetta all’amministrazione fornire la prova contraria della generazione dell’avviso in tal senso idoneo a rendere necessaria una seconda tempestiva trasmissione.
A precisarlo è la Corte di cassazione con l ’ordinanza 25266 depositata ieri.
Ad una società era contestato con cartella di pagamento il disconoscimento di un credito di imposta indicato nella dichiarazione relativa all’anno precedente che, secondo l’amministrazione, non era stata presentata.
Nel ricorso la contribuente evidenziava di aver presentato la dichiarazione telematica e, a tal fine, provava la regolarità della trasmissione attraverso la ricevuta dell’intermediario abilitato.
Riteneva quindi che era onere dell’amministrazione avvisare ciascun intermediario via e-mail, presso la sua casella sia di posta elettronica, sia di Entratel, che era consultabile l’elenco delle dichiarazioni trasmesse telematicamente con l’evidenza di anomalie ed errori che non ne consentivano l’acquisizione.
Sia la commissione tributaria provinciale che quella regionale condividevano la tesi della società e quindi annullavano la pretesa rilevando, in estrema sintesi, che l’agenzia non aveva provveduto a fornire tale prova.
L’ufficio ricorreva cosi per cassazione sostenendo, tra l’altro, che era onere del contribuente e del suo intermediario richiedere la prova dell’avvenuto invio della dichiarazione in modo da poter conoscere il motivo dello scarto.
La Cassazione ha respinto il ricorso rilevando che, nel caso di specie, se il contribuente ha dedotto di aver ricevuto una comunicazione di conferma della ricezione del file telematico della trasmissione della dichiarazione, senza l’indicazione di errori bloccanti, spetta all’amministrazione fornire la prova che invece il servizio telematico aveva generato un avviso in tal senso in modo da rendere necessaria una seconda tempestiva trasmissione delle dichiarazione, ovviamente emendata dal segnalato errore.
Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 25266 del 25 ottobre 2017