Diritto

Transazione fiscale, L’Agenzia delle entrate prende atto della nuova rotta legislativa

La circolare 34 prevede che l’eventuale diniego da parte degli uffici vada motivato in modo puntuale

ADOBESTOCK

di Elbano de Nuccio e Francesco Grieco

L’Agenzia delle Entrate prende definitivamente atto del radicale cambiamento di rotta del legislatore in merito alla falcidia dei debiti fiscali e previdenziali nell'ambito delle procedure di gestione della crisi di impresa. Il Governo, infatti, considerata la nota pandemia mondiale e la conseguente crisi emergenziale che ha colpito la maggioranza delle imprese italiane attanagliate da una potenziale insolvenza prospettica, ha deciso di anticipare l'entrata in vigore di alcune norme contenute nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 14/2019) che dal prossimo 1 settembre sostituirà l’attuale legge fallimentare.

In particolare, l’articolo 3, comma 1-bis, del Dl 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 159/2020, ha apportato sostanziali modifiche alla legge fallimentare anticipando i criteri previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) consentendo di ottenere l’omologazione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione anche in assenza del voto favorevole dell’agenzia delle Entrate e degli enti di previdenza e assistenza (cosiddetto cram down erariale e previdenziale).

Le nuove regole

In estrema sintesi, quindi, le novità in tema di omologazione sono le seguenti:

-articolo 180, comma 4 della legge fallimentare (omologazione del concordato preventivo): il Tribunale può omologare il concordato anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante per il raggiungimento delle maggioranze (di cui all’articolo 177 della legge fallimentare) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore del piano, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;

-articolo 182 bis comma 4 della legge fallimentare (omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti): il Tribunale può omologare l’accordo anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali quando l’adesione è decisiva per raggiungere la percentuale prevista dalla legge (articolo 182 bis,comma 1, della legge fallimentare) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista incaricato dal debitore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;

-articolo 182 ter,comma 4 della legge fallimentare (transazione fiscale): 1) i crediti di natura chirografaria che possono essere stralciati sono anche quelli degradati per incapienza; 2) l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale; 3) ai fini della proposta di accordo su crediti aventi a oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, dev’essere presentata all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.

Le indicazioni dell’Agenzia

Tale cambiamento di rotta ha suscitato la tempestiva presa di posizione dell’agenzia delle Entrate, che con la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 intitolata “Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa” è intervenuta sull’argomento disciplinando le modalità secondo le quali gli uffici devono procedere alla valutazione, ai fini del voto o dell’adesione, stabilendo, inter alia, che «l’eventuale diniego da parte dell’Ufficio dovrà necessariamente essere corredato da una puntuale motivazione, idonea a confutare analiticamente, in base ad elementi chiari, oggettivi e verificabili, le argomentazioni e le conclusioni del Commissario medesimo». L’intervento del legislatore, al quale ha fatto seguito la circolare di chiarimento dell’agenzia delle Entrate, pone sempre più l’accento sulla volontà di agevolare l’imprenditore in crisi grazie alla maggiore possibilità di preservare il patrimonio sociale e mantenere i livelli occupazionali, a tutela degli interessi produttivi ed erariali.

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