Transfer price, i documenti evitano (sempre) le sanzioni
La Ctr Lombardia 2454/1/2017 (presidente Chindemi, relatore Fucci) ha confermato la valenza della documentazione in materia di prezzi di trasferimento, ai fini dell’esimente da sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del Dlgs 471/97, affermando che quello che rileva non è l’esattezza dell’analisi dei prezzi contenuta nella documentazione, ma solo la messa a disposizione della documentazione stessa da parte della società in favore dell’ufficio e il rispetto delle prescritte modalità di comunicazione.
Nel caso di specie, l’ufficio aveva contestato la valenza della documentazione fornita dal contribuente, ritenendo inappropriati i comparabili selezionati e riscontrando la mancata disaggregazione del conto economico relativo alle attività del contribuente di produzione verso terzi, produzione infragruppo e attività di distribuzione. Per tali ragioni, la documentazione sarebbe stata contraddittoria e non avrebbe permesso la riconciliazione tra la contabilità e quanto riportato, non meritando dunque il regime premiale in materia sanzionatoria.
La conclusione della Ctr premia, invece, il comportamento del contribuente (sui prezzi il contribuente aveva attivato apposita procedura amichevole e, quindi, il contenzioso verteva essenzialmente sulle sanzioni), peraltro confortata dal giudicato esterno formatosi nei confronti dello stesso su analoga questione relativa ad altro periodo d’imposta.
La valenza della documentazione presentata , se conforme al provvedimento 2010/137654 del direttore dell’agenzia delle Entrate e se preceduta da apposita comunicazione, non può essere messa in discussione per il solo fatto che l’ufficio non concordi con i comparabili prescelti e/o con il metodo di verifica dei prezzi prescelto.
Lo scopo della documentazione è di fornire gli elementi informativi necessari per verificare la conformità o meno dei prezzi di trasferimento adottati, con l’inevitabile corollario che l’ufficio potrebbe anche trovarsi in disaccordo nel merito dell'analisi svolta dal contribuente.
Quanto alla mancata disaggregazione del conto economico, dalla sentenza pare potersi desumere che fosse funzionale esclusivamente al metodo di verifica dei prezzi di trasferimento prescelto dal contribuente. La questione riguarda l’analisi dei prezzi e, dunque, un campo nel quale il disaccordo tra Fisco e contribuente è contemplato, pur senza pregiudicare l’esimente da sanzioni.
D’altra parte, il provvedimento 2010/137654 non richiede di fornire una tale disaggregazione dei dati contabili. La completezza della documentazione, come si evince dal paragrafo 8.3 del provvedimento, non attiene a una generica e non meglio definita completezza delle informazioni, ma piuttosto alla completezza e conformità rispetto alle disposizioni del provvedimento stesso (circolare 58/E/2010, paragrafo 10): in tal senso, la mancata disaggregazione del conto economico non comporta incompletezza, rispetto a quanto previsto nel provvedimento, e non pregiudica pertanto la spettanza dell’esimente da sanzioni.