Transfer price, domanda per la rettifica in diminuzione a doppia efficacia
Rettifiche in diminuzione “unilaterali” da transfer pricing in parallelo con le procedure amichevoli. È una delle principali novità previste dalla versione definitiva del provvedimento pubblicato dalle Entrate il 30 maggio.
Il provvedimento attua la disciplina introdotta dall'articolo 31-quater del Dpr 600/1973, che ha previsto la possibilità per le imprese residenti di ottenere il riconoscimento di una variazione in diminuzione in Italia a fronte di una rettifica arm's length effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione che consenta un adeguato scambio di informazioni. Con la pubblicazione del provvedimento la procedura per accedere al nuovo istituto diventa operativa, relativamente a rettifiche in aumento operate all'estero per le quali, alla medesima data, non sia stata presentata un’istanza di procedura amichevole.
La possibilità di attivare la procedura amichevole (Map) in caso di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione era già prevista dalla bozza in consultazione, ma nella versione definitiva viene stabilito che l'istanza per la variazione unilaterale determina direttamente l'attivazione della procedura internazionale (Map da trattato o, in ambito Ue, da Convenzione arbitrale 90/436/Cee del 23 luglio 1990). Pertanto, se il procedimento interno si conclude con il mancato riconoscimento della variazione in diminuzione, l'eliminazione della doppia imposizione potrà essere ottenuta attraverso lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali. In sostanza, l'istanza per l'attivazione della procedura prevista dal 31-quater sfocia direttamente nella procedura amichevole, in caso di esito negativo della procedura interna. In caso di accoglimento dell'istanza, la doppia imposizione viene meno e la procedura internazionale si interrompe. Il provvedimento specifica comunque che l'impresa non è obbligata a richiedere preventivamente la rettifica in diminuzione unilaterale, potendo in ogni caso attivare direttamente la procedura amichevole.
La nuova impostazione “unitaria” , con la procedura unilaterale che “si evolve” in procedura amichevole, comporta alcune modifiche a contenuto e tempistiche dell'istanza, che dovrà indicare lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l'attivazione (Map o Convenzione arbitrale) e dovrà essere presentata entro i termini previsti dallo strumento indicato, ovvero tre anni per la Convenzione arbitrale o il termine previsto dalla specifica Convenzione contro le doppie imposizioni (generalmente due anni) per la Map da trattato.
La versione finale del provvedimento chiarisce poi il concetto di definitività della rettifica dello Stato estero, che consente di attivare la procedura. Viene infatti prevista espressamente la possibilità che alla data di presentazione dell'istanza la rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero non sia ancora definitiva, nel qual caso l'istanza deve indicare la fase in cui si trova la rettifica in aumento e le possibili circostanze in dipendenza delle quali la rettifica in aumento diventerà definitiva.
La definitività è richiesta solo ad ultimazione della procedura, per la quale è necessaria una certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera ovvero documentazione idonea equivalente attestante la definitività della rettifica in aumento effettuata. La procedura si perfeziona con un provvedimento del direttore delle Entrate che dispone la variazione in diminuzione del reddito corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell'altro Stato e ne dà comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia che gestisce le formalità necessarie.