Imposte

Transfer price: stop al valore mediano con il Dm del 2018

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di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Tutti i punti all’interno dell’intervallo sono conformi al principio di libera concorrenza. Pertanto l’aggiustamento alla mediana dell’ufficio deve essere rigettato. Così si è espressa la Ctp Milano 5445/3/2018 (presidente Locatelli, relatore Chiametti) che richiama il Dm 14 maggio 2018 e ne applica i principi anche per gli anni pregressi. La controversia riguarda una contestazione sui prezzi di trasferimento applicati nella vendita di beni da una società tedesca alla consociata italiana per la successiva commercializzazione. La contribuente non aveva predisposto la documentazione ai fini della penalty protection e aveva prodotto alcune analisi di transfer price (Tp) durante il controllo, basate sul metodo Cup e Tnmm. L’ufficio le aveva disconosciute producendo una nuova benchmarking analysis sempre basata sul Tnmm, da cui scaturiva un nuovo intervallo di mercato che rappresentava la base per l’aggiustamento alla mediana.

I giudici milanesi hanno annullato la rettifica operata dall’ufficio. Tra le varie motivazioni di particolare interesse vi è il principio secondo cui il margine di profitto ottenuto dalla società si collocava nell’intervallo calcolato dall’ufficio e, per tale motivo, poteva essere considerato già conforme al principio di libera concorrenza.

In particolare, anche se vi sono già pronunce che in passato hanno aperto all’utilizzo di intervalli di valori in luogo della mediana (si vedano, ad esempio, Ctp Milano 407/9/16; Ctp Milano 704/17/17; Ctp Varese 129/2/18), il caso in esame è uno dei primi che espressamente richiama il Dm 14 maggio 2018 che contiene le linee guida per l’applicazione del Tp.

Le disposizioni sono contenute nell’articolo 6 del decreto, secondo cui si considera arm’s length l’intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario selezionato con il metodo più appropriato, qualora gli stessi siano riferibili a operazioni non controllate, ognuna delle quali sia «parimenti comparabile» all’operazione controllata. Anche se il Dm non definisce espressamente cosa si debba intendere per intervallo, se l’intera gamma di valori o un range più ristretto (ad esempio, l’ interquartile), l’interpretazione della Ctp è che tutti i punti tra il minimo e il massimo riflettono il principio di libera concorrenza.

Si attendono ulteriori disposizioni applicative del decreto che possano chiarire questo aspetto, oltre al posizionamento nel range e alla definizione di «operazione parimenti comparabili», anche alla luce dei principi Ocse (si veda il Sole 24 Ore del 19 marzo 2018).

In ogni caso la sentenza ha il pregio di confermare la valenza del Dm per disconoscere l’utilizzo automatico della mediana, frequentemente adottato dagli organi accertatori.

La pronuncia, infine, ha applicato i principi del decreto agli esercizi 2013, 2014 e 2015 attribuendo una sorta di valore interpretativo ai contenuti del Dm. Ciò sembra corretto dato che già nelle Linee Guida Ocse del 1995 si precisava che «qualsiasi punto nella gamma soddisfa comunque il principio di libera concorrenza».

Ctp Milano 5445/3/2018

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