Imposte

Transfer price, il tasso di concorrenza si basa sul merito di credito

di Dario Sencar

L'Ocse ha pubblicato il 3 luglio, nel contesto delle azioni Beps 8-10, l'atteso documento di consultazione sul transfer pricing delle operazioni finanziarie; la consultazione si chiuderà il 7 settembre.

I contenuti tecnici, tiene a precisare l’Organizzazione parigina, non sono frutto di posizioni condivise e ciò anche in relazione al tema iniziale, e molto delicato, circa la possibilità di applicare il transfer pricing anche per delineare se un trasferimento di fondi infragruppo possa considerarsi, e a quali condizioni, debito o equity. In generale l'Ocse afferma che a quelle finanziarie debbono applicarsi gli stessi principi valevoli per le altre tipologie di operazioni.

Di particolare interesse sono gli approfondimenti sul merito di credito del prenditore di fondi, sulle possibili metodologie per determinarlo, sulla rilevanza dell'associazione passiva (ossia la possibilità che la semplice appartenenza al gruppo possa migliore tale merito creditizio), nonché sulle analisi da compiere, e sui criteri da seguire, al fine di rispettare il principio di libera concorrenza con riguardo a specifiche tipologie di operazioni (finanziamenti, cash pooling, hedging, garanzie e captive insurance).

l'Ocse chiarisce che il merito di credito – anche da stimare attraverso specifici applicativi e/o modelli econometrici, laddove non sia disponibile il rating stand alone – rappresenta un elemento imprescindibile nel processo di individuazione del tasso di libera concorrenza.

La stima del merito di credito dovrebbe considerare, oltre ai fattori quantitativi e qualitativi del finanziato e al suo settore di appartenenza, anche il supporto implicito derivante dall'appartenenza ad un gruppo (la cosiddetta associazione passiva) o la possibilità di derivare il merito di credito di un'entità da quello del gruppo.

Con riguardo agli accordi per la gestione della liquidità (cash pooling) l'Ocse evidenzia che il fatto che accordi di tale tipo non intervengano tra terzi indipendenti non ne impedisce il riconoscimento e la valorizzazione a fini di transfer pricing.

Nel riconoscere i vantaggi dell'adesione ad un cash pooling (ottimizzazione, a livello di gruppo, della gestione della liquidità e/o riduzione dei costi e/o incremento dei rendimenti) l'Ocse ritiene che tali vantaggi, siccome derivanti da azioni deliberatamente concertate, debbano essere ripartiti tra i partecipanti, assicurando allo stesso tempo una remunerazione adeguata al cash pool leader, in base al suo profilo funzionale. Di per sé, il cash pool leader, salvo che si configuri con un profilo funzionale simile a quello di una banca (vedi assunzione di rischi), agendo quale mero coordinatore andrebbe remunerato con una semplice commissione.

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