Contabilità

Transfer pricing, i comparabili possono includere società in perdita

Vanno analizzate eventuali modifiche nell’allocazione dei rischi e delle funzioni, prestando attenzione al trattamento dei costi straordinari

L’attuale emergenza sanitaria ha comportato per molti gruppi multinazionali la registrazione di perdite ascrivibili sia a una riduzione dei ricavi che al sostenimento di costi eccezionali.

L’Ocse chiarisce che le perdite dovrebbero essere allocate in ragione dei rischi assunti dalle parti. Quindi anche le entità a basso rischio possono sostenere perdite. Ad esempio, un distributore potrà sostenere perdite in seguito al calo delle proprie vendite e un produttore a causa dell’interruzione della produzione e/o dell’insorgere di maggiori costi produttivi, in quanto rientranti nei loro rischi tipici.

Pertanto, nelle analisi di comparabilità si possono selezionare anche comparabili in perdita. Vanno inoltre analizzate eventuali modifiche nell’allocazione dei rischi e delle funzioni di una società post Covid, per valutare se possano rappresentare operazioni di business restructuring.

Anche in riferimento ai costi straordinari sostenuti a causa del Covid per l’acquisto di dispositivi di protezioni individuali, per riconfigurazione di ambienti lavorativi, interventi It e telelavoro, è previsto che l’attribuzione degli stessi dovrebbe seguire l’allocazione dei relativi rischi, considerando che non sempre tali costi sono inizialmente sostenuti dalla società che ne dovrebbe assumere il rischio all’interno del gruppo.

Si dovranno distinguere i costi straordinari connessi alla pandemia da quelli che si sarebbero comunque sostenuti per riorganizzazioni già pianificate. Analogamente, i costi relativi a cambiamenti a lungo termine dell’operatività della società (come il telelavoro) potrebbero non essere considerati straordinari e, pertanto, dovranno essere trattati come costi operativi anche ai fini dell’analisi di comparabilità e ribaltati alle società beneficiarie se sostenuti centralmente.

Particolare attenzione si dovrà prestare al trattamento dei costi straordinari, escludendoli dal calcolo dell’indicatore di profitto netto sia della tested party che dei soggetti comparabili ed effettuando gli opportuni aggiustamenti per uniformare le diverse prassi contabili.

L’Ocse si pronuncia inoltre sull’eventuale rinegoziazione dei contratti che, per essere accettata, dovrà rappresentare il miglior interesse delle parti e basarsi sull’evidenza che terzi indipendenti avrebbero fatto lo stesso, alla luce delle opzioni realisticamente disponibili. Si escludono automatismi per la clausola di forza maggiore.

Un’eventuale rinegoziazione dovrebbe comunque tenere in considerazione l’incertezza del periodo. Ad esempio, in caso di rinegoziazione di un finanziamento durante il periodo della pandemia, una parte terza potrebbe non accettare nuove condizioni a lungo termine vista l’imprevedibilità del mercato, per cui i termini contrattuali potrebbero essere considerati non di mercato e la transazione potrebbe essere riqualificata sulla base di una accurata delineazione (ad esempio in equity).

Secondo l’Ocse gli aiuti anti-Covid, finalizzati a sostenere le attività imprenditoriali e tutelare i lavoratori, rientrano fra le condizioni di mercato dello specifico Paese, idonee a influenzare l’analisi di comparabilità, anche se non modificano l’allocazione dei rischi fra le parti.

Un aspetto da valutare è se gli aiuti debbano essere mantenuti localmente o trasferiti tramite i prezzi di trasferimento al gruppo. Ad esempio, un produttore remunerato a cost plus potrebbe considerare i costi al lordo degli incentivi oppure al netto degli stessi, in quest’ultimo caso trasferendo il beneficio alla controparte. Le linee guida di alcuni paesi (ad esempio, l’Australia) si sono espresse a favore del mantenimento a livello locale dei benefici.


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