Imposte

Transfer pricing escluso: applicati i «valori normali»

immagine non disponibile

di Stefano Mazzocchi

In merito ai profili di compatibilità delle regole in materia di transfer pricing con la struttura tipica delle società tra professionisti, è opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari. In linea puramente teorica la questione potrebbe porsi su due piani differenti: nei rapporti tra la Stp e soggetti (non professionisti) in qualche modo collegati con la società medesima; all’interno della medesima Stp (più precisamente: nei rapporti tra la società e i professionisti che ne fanno parte). Nell’uno e nell’altro caso, peraltro, non pare sussistano i requisiti richiesti per l’applicabilità delle regole sul transfer pricing estero, contenute nell’articolo 110, comma 7, del Tuir e nel Dm 14 maggio 2018.

Tali norme sono finalizzate a contrastare il trasferimento all’estero di utili, prodotti in Italia, sotto forma di costi addebitati tra società appartenenti a gruppi internazionali nei quali esista un rapporto, diretto o indiretto, di controllo: i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche qualora ne derivi una diminuzione del reddito, secondo le modalità indicate dall’articolo 31-quater del Dpr 600/1973.

L’impianto normativo non è applicabile sul terreno delle Stp per almeno due ordini di ragioni: innanzi tutto è la struttura stessa della società tra professionisti che non appare per nulla incline ad essere avvalorata tra i soggetti rientranti nell’ambito applicativo del transfer pricing, così come impostato dal legislatore ed interpretato ripetutamente dalla Cassazione. Dall’altro - e a prescindere da quanto espresso al punto precedente – occorre rilevare come in aderenza ad un ormai consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, le regole dettate per il transfer pricing non siano direttamente applicabili in ambito domestico. Per la verità sotto quest’ultimo profilo non mancano pronunce di senso inverso (che cioè ammettono la possibilità dell’amministrazione di ricorrere alle regole sul transfer pricing anche in presenza di trasferimenti intercompany effettuati tra soggetti residenti in Italia), ma la conclusione alla quale si aderisce pare ormai condivisa dai giudici. Ne discende che nei rapporti tra Stp e professionisti soci devono necessariamente rilevare altri criteri, quali quello del “valore normale” dei prezzi di trasferimento di cui all’articolo 9 del Tuir, oppure il riferimento ad una comprovata sproporzione dei costi dedotti (Cassazione, n. 9497/2008).

In tale contesto si inseriscono anche le questioni della inerenza e della congruità dei costi. Tali assunti sono stati esplicitati indirettamente nella risposta 128 del 27 dicembre 2018 in cui l’agenzia delle Entrate afferma che alle Stp si applichi il concetto di derivazione rafforzata anche rispetto alla deducibilità dei compensi fatturati dai singoli soci professionisti alla Stp di appartenenza, senza fare alcun accenno alle tematiche di cui sopra.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©