Controlli e liti

Transfer pricing, funzioni e rischi determinanti nel calcolo

Ctr Lombardia: spetta al Fisco provare la transazione a un prezzo inferiore a quelli di mercato

di Enrico Holzmiller

Quella sul transfer pricing non è una disciplina antielusiva e le funzioni sono determinanti ai fini della verifica del calcolo del mark-up applicato alle vendite. Così la sentenza 2229/21 della Ctr Lombardia (presidente Giordano, relatore Maffey).

La decisione prende spunto da un avviso di accertamento in tema di prezzi di trasferimento, con calcolo del prezzo di mercato effettuato dall’Ufficio superiore a quello praticato dalla società ricorrente. Da quello che si comprende dalla sentenza, la ricorrente non risulterebbe aver predisposto la documentazione finalizzata alla penalty protection, e la tested party analizzata risulterebbe essere la medesima ricorrente. In detto contesto la Ctr (richiamando Cassazione 898/19, 16948/19, 11837/20) precisa come la normativa in commento non integri una disciplina antielusiva in senso proprio, essendo invece finalizzata alla repressione dello spostamento intercompany, a livello internazionale, dell’imponibile fiscale, in tutti i casi di applicazione di prezzi non in linea con il mercato.

Il fatto che non si tratti di disciplina antielusiva impatta sull’onere della prova: l’agenzia delle Entrate – precisano i giudici – ha quindi il compito di dimostrare l’esistenza di transazione economiche, tra imprese collegate, a un prezzo apparentemente inferiore a quello di mercato, senza dover dimostrare la differente fiscalità tra Stati né il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente. Quest’ultimo, invece, ha l’onere di dimostrare la congruità dei prezzi praticati.

La Ctr entra anche nel merito delle funzioni e dei rischi in capo alla tested party, aspetto spesso sottovalutato. Una corretta analisi delle funzioni e dei rischi permette di definire le caratteristiche della società oggetto di verifica fiscale, agevolando la comprensione circa la correttezza del mark-up effettuato. Esemplificando, a parità di condizioni, da una società con funzioni e rischi molteplici ci si deve attendere una percentuale di ricarico superiore di una società con funzioni e rischi “basici”.

Nel caso di specie, la diatriba tra amministrazione finanziaria e la ricorrente si è focalizzata sulle caratteristiche dell’attività di quest’ultima, rivendita di macchinari e ricambi, e tale da giustificare una percentuale di ricarico molto limitata. Tuttavia i Giudici, prendendo spunto dalla documentazione agli atti, pervengono a una conclusione opposta. L’attività della società in predicato sarebbe stata caratterizzata da molteplici funzioni/attività (marketing, sviluppo canali di vendita ecc.) e altrettanti rischi (marketing, magazzino ecc.) tali da rendere evidente l’impossibilità che la tested party possa essere definita come società low risk distributor. Il prezzo applicato dalla società è quindi da considerarsi non in linea con la corretta benchmark di riferimento.

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