Imposte

Transfer pricing, fuori dall’esimente le opere marginali non descritte

La documentazione in tema di prezzi di trasferimento viene comunque considerata valida nel suo complesso

di Marco Piazza e Franco Pozzi

La documentazione in tema di prezzi di trasferimenti resta valida, nel suo complesso, anche se il documento non comprende la descrizione delle “operazioni marginali”. In tal caso l’esimente sanzionatoria spetterà, però, solo per le “operazioni non marginali” descritte nel documento. Il contribuente comunque ha la facoltà di descrivere anche le operazioni “marginali” per estendere la penalty protection anche ad esse.

Sul criterio per individuare le “operazioni non marginali”, la circolare 15/E del 2021 ha recepito le osservazioni degli operatori in fase di consultazione.

La circolare chiarisce infatti che, conformemente al paragrafo 5.32 delle Linee Guida Ocse, per operazione (o categoria omogenea di operazioni) non marginale si deve intendere un’operazione (attiva o passiva), il cui ammontare risulti superiore al 5% del totale in valore assoluto dei componenti positivi e negativi di reddito indicati nel rigo RS 106 del Modello Redditi SC. È quindi ora chiaro che al denominatore del rapporto si deve porre la somma dei componenti positivi e negativi assunti in valore assoluto e non come era previsto nella bozza i soli componenti positivi per le operazioni attive e i soli componenti negativi per quelle passive.

Restano aspetti che potrebbero essere meglio chiariti. In particolare:

- se, in caso di più operazioni della stessa categoria, al numeratore del rapporto si debba considerare la singola operazione ovvero l’intera categoria. In altre parole, l’attuale formulazione della circolare non permetterebbe di cogliere, con immediatezza, se il termine “operazione” debba essere inteso singolarmente oppure con la valenza di “transazione” e – dunque - come insieme di operazioni infragruppo della stessa categoria e/o tipologia. La prima interpretazione comporterebbe un ampliamento del novero delle operazioni marginali, ma non parrebbe coerente con lo spirito del provvedimento;

- se, quando il contribuente si avvalga della facoltà di “descrivere” anche le “operazioni marginali”, la descrizione debba avvenire secondo il paradigma “completo” previsto dal paragrafo 2.3.2 del Provvedimento del 23 novembre 2020, oppure possa essere fatta in via “sintetica”, individuando le operazioni e fornendo informazioni circa la natura, l’ammontare e la controparte contrattuale (se del caso allegando i relativi contratti). Una soluzione difforme da questa seconda ipotesi non sarebbe, peraltro, coerente con il quadro normativo di riferimento, poiché le operazioni di marginali sarebbero soggette alla medesima disciplina delle operazioni “non documentate”, che – nel rispetto del punto 5.3.7 del Provvedimento, non beneficiano in ogni caso dell’esimente sanzionatoria.

Tenuto conto della facoltà – riconosciuta dalla circolare 15/E del 2021 – di presentare una dichiarazione integrativa nei 90 giorni successivamente alla scadenza ordinaria, procedendo all’apposizione di nuova marca temporale, si auspica che l’Agenzia riesca, nel frattempo, a risolvere anche questi dubbi, da più parti sollevati in fase di consultazione, per fornire ai contribuenti un quadro operativo maggiormente certo.

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