Controlli e liti

Transfer pricing, con il metodo reddituale si entra nel merito

La sentenza 15668/2022 della Cassazione: il trasactional net margin method deve approfondire le peculiarità dei comparabili

di Alessandro Germani

Importante pronuncia della Cassazione che, con sentenza 15668/2022 del 17 maggio, ha confermato l’impostazione dell’agenzia delle Entrate in base alla quale il requisito del controllo è sancito in maniera ampia ma ha sconfessato la Ctr circa l’applicazione del Tnmm (transactional net margin method) perché occorre entrare nel merito di numeri e confronti.

La questione riguarda una verifica di transfer pricing per il 2005 su una società di distribuzione di gas partecipata al 50% ciascuno da Eni e Gazprom, che poi vendeva ad un terzo (Edison). Si tratta quindi di una società di distribuzione che realizzava un margine operativo dello 0,23% contro l’1,39% rideterminato dall’Ufficio.

La Cassazione conferma il giudizio della Ctr circa la presenza del requisito soggettivo del controllo. Infatti fa notare che la nozione di controllo fiscale è più ampia di quello civilistico ex articolo 2359 del Codice civile, perché presuppone anche le situazioni di influenza economica, come nel caso di specie in cui il controllo sull’impresa italiana è esercitato dal socio russo che è l’unico fornitore del gas acquistato da quest’ultima. Ciò è coerente con le linee guida sul transfer pricing dell’Ocse del 1995 (e degli anni successivi). Correttamente l’onere della prova che si tratti di un prezzo di mercato ricade sul contribuente (Cassazione 9615/19, 9673/18, 27018/17, 7493/16, 18392/15).

In merito ai calcoli del Tnmm, la società lamentava, rispetto alla sentenza di secondo grado, che alcuni potenziali comparables andavano esclusi in quanto avevano un codice attività diverso, che una società difettava dell’indipendenza, che un’altra faceva attività completamente diversa, che una assolutamente comparabile aveva addirittura ritratto un margine negativo dello 0,10 per cento. L’Ufficio aveva controdedotto principalmente che la società non aveva messo a disposizione i prezzi di vendita cosicché il Tnmm era l’unico metodo adottabile. I giudici di legittimità danno ragione alla società. Infatti, a seguito delle modifiche del Dl 50/17 è stato emanato il Dm 14 maggio 2018 che mette sullo stesso piano i metodi tradizionali e quelli reddituali (fra cui il Tnmm). Quest’ultimo mette a confronto l’utile netto con alcune grandezze (costi, vendite, attivi) operando su una marginalità netta, anziché lorda come avviene con il resale method o il cost plus. A quel punto si potrà effettuare un confronto interno (transazione con soggetti terzi) o esterno (transazioni fra soggetti terzi). In questo secondo caso i comparables si trovano col metodo additivo (nominativi forniti dall’impresa), deduttivo (nominativi desumibili da banche dati) o anche misto. Dopodiché gli step saranno: gli standard di comparabilità da applicare; la selezione dell’indicatore dell’utile netto, scegliendo il più adeguato Pli (profit level indicator) al denominatore fra ricavi, costi, attività per arrivare al dato ponderato utile a fare il confronto.

Fin qui tutto bene, senonché poi la Ctr nel confrontare la mediana dell’Ufficio pari a 1,39 non ha tenuto in minimo conto le doglianze del contribuente e in ciò sta il vizio della sentenza impugnata. È mancata tutta questa parte fondamentale di confronto tipica del Tnmm, motivo per cui la Cassazione accoglie il ricorso in base a questi motivi e rinvia all’esame della Ctr.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©