Transfer pricing con onere della prova «ripartito»
La ripartizione dell’onere della prova nelle ipotesi di contestazioni sui prezzi di trasferimento infragruppo (transfer pricing) impone , da un lato, all’amministrazione di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente, dall’altro, al contribuente di provare, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova all’articolo 2697 del Codice civile, che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (ex articolo 9, comma 3, del Tuir). È quanto emerge dalla sentenza della 376/03/2019 della Ctr Lombardia ( clicca qui per consultarla )
La controversia
Le questioni relative al transfer pricing, circa la corretta determinazione del valore normale e la priorità del metodo da utilizzare per la rettifica dei componenti negativi di reddito nell’ambito delle operazioni infragruppo, costituiscono un tema di sovente portato all’attenzione dei giudici tributari ( si veda anche il Quotidiano del Fisco del 10 novembre 2017 ). Anche in questa occasione i giudici tributari, nel dirimere la controversia, danno rilievo, in tali fattispecie, alla corretta ripartizione dell’ onere della prova. In particolare il caso affrontato riguardava l’impugnazione da parte di una società di capitali di un avviso di accertamento per transfer pricing con il quale l’agenzia delle Entrate aveva determinato una maggiore imposta (Ires) presumendo un maggior reddito derivante dalla vendita di beni infragruppo applicando il metodo Tnmm (Transactional net margin method), definito “metodo reddituale” per l’analisi dei prezzi in cui i margini netti applicati dovrebbero essere quelli che il contribuente realizza in transazioni comparabili con imprese terze. La ricorrente eccepiva, da un lato, che il problema contestato dall’ufficio riguardasse la controllata tedesca e la politica degli sconti praticati alle consociate, attraverso la quale la società garantiva alle stesse una remunerazione per i servizi resi, dall’altro, che erroneamente l’Ufficio aveva ritenuto non veritiero il metodo Cup (comparable uncontrolled price method) usato dalla ricorrente e altrettanto erroneamente aveva utilizzato il metodo Tnmm per l’analisi e comparables sbagliati, che non avevano nulla a che fare con i prodotti e l’attività svolta. L’Ufficio, al contrario, sosteneva la legittimità della ripresa spiegando di avere individuato 132 aziende operanti sul mercato tedesco da usare come comparables, scelte con alcuni criteri specifici e di avere individuato il valore medio del Ros (risultato operativo medio per unità di ricavo) dal quale la consociata tedesca si discostava in modo anomalo , facendo ritenere che la società italiana non venisse invece adeguatamente remunerata, così accertando un maggior reddito da attribuire alla ricorrente per le funzioni svolte e i maggiori rischi sostenuti.
La decisione
Il collegio regionale risolve la questione considerando quale punto focale l’ onere della prova che , in tali fattispecie, deve essere così ripartito :
a)l’amministrazione finanziaria deve dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente;
b)il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova all’articolo 2697 del Codice civile, deve dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali (ex articolo 9, comma 3, del Tuir).
Applicando tale principio la Ctr ritiene che tale onere sia stato soddisfatto dal contribuente il quale aveva descritto e documentato in atti che le funzioni e l’ organigramma della consociata tedesca fossero tali da rendere conto in modo esauriente della particolarità della consociata tedesca e dell’ attendibilità del metodo Cup utilizzato, sia per quanto riguarda le regole del mercato, garantite dalla presenza di soci tedeschi indipendenti, sia per quanto riguarda l’effettivo svolgimento di funzioni incisive ed importanti ( la gestione della clientela, dei progetti, delle gare, dei servizi di assistenza).
Quanto poi ai comparables il Collegio osserva che le società prese a paragone dall’Ufficio non trattavano gli stessi prodotti o le stesse attività della consociata tedesca , operavano con codici attività diversi ed in annualità lontane rispetto a quella in contestazione.
Ctr Lombardia, sentenza 376/03/2019