Imposte

Transfer pricing, più valori per la libera concorrenza

La circolare 16/E/2022: sono validi tutti i punti dell’intervallo ristretto definito con metodi statistici. L’interpretazione è in linea con i parametri indicati dall’Ocse

di Alessandro Germani

Con la circolare 16/E/2022 l’Agenzia afferma che sono validi anche tutti i punti dell’intervallo ristretto calcolato statisticamente per determinare il prezzo di libera concorrenza.

La disciplina del transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir) è stata modificata dall’articolo 59 del Dl 50/17, in base alle risultanze del progetto Ocse-G20 in tema di «Base erosion and profit shifiting» (Beps) con il riferimento al principio di libera concorrenza che sostituisce la nozione di valore normale (dei beni ceduti e dei servizi prestati). In tal modo, la normativa interna è stata allineata a quanto enunciato nell’articolo 9 del modello di convenzione Ocse. A ciò si aggiunge la possibilità, in presenza di variazioni del reddito da parte di amministrazioni fiscali estere, di ammettere le conseguenti variazioni in diminuzione domestiche in base all’articolo 31-quater del Dpr 600/73 in caso di:

• accordi a seguito di procedure amichevoli;

• post controlli in ambito di attività di cooperazione internazionale;

•su istanza del contribuente in base al provvedimento 108954/2018.

L’articolo 6 del Dm 14 maggio 2018 prevede che si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato. L’operazione controllata deve essere comparabile rispetto a operazioni fra parti indipendenti, salvo differenze non significative o rettifiche di comparabilità. Diventa fondamentale che l’operazione controllata rientri nell’intervallo di libera concorrenza, altrimenti l’Amministrazione opererà una rettifica per ricondurre la transazione in quell’alveo. In base alle linee guida Ocse l’indicatore finanziario dà luogo a un intervallo di valori di libera concorrenza. Si ricorre, poi, a strumenti statistici in presenza di un numero significativo di transazioni, al fine di restringere l’intervallo e tagliare i valori estremi. I valori più lontani dalla mediana o dall’intervallo compreso fra primo e terzo quartile proprio perché più “estremi” sarebbero meno comparabili. In caso di utilizzo di più metodi ci potranno essere anche intervalli differenti, laddove si può ricercare comunque un intervallo “comune”. Qualora l’indicatore finanziario sia al di fuori dell’intervallo di libera concorrenza, lo scostamento andrà motivato dal contribuente e l’Amministrazione potrà operare una rettifica per ricondurcelo. Circa poi le transazioni in perdita, queste vanno escluse qualora le perdite non riflettano condizioni normali di mercato o denotino un livello di rischio differente.

Individuato l’intervallo di valori di libera concorrenza, in presenza della medesima comparabilità andrà preso tutto l’intervallo di valori (full range), altrimenti lo si restringe con gli strumenti statistici. In ambedue i casi se l’indicatore finanziario ricade nel range (totale o ristretto), non si opererà alcuna rettifica. Se invece ne risulterà fuori, l’impresa dovrà fornire idonee motivazioni altrimenti l’Amministrazione opererà la rettifica. Se tale rettifica riguarda valori tutti omogenei, sarà compito dell’Amministrazione individuare il punto su cui porsi.

In presenza di full range tutti i valori sono validi, lo sono anche in caso di intervallo ristretto, laddove si opterà per un valore centrale solo in assenza di comparabilità e affidabilità, dietro motivazione dell’Agenzia.

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