Imposte

Transfer pricing svincolato dai limiti nazionali alle deduzioni di costi e interessi passivi

Le proposte di modifica al commentario all’articolo 9 del modello Ocse

Nei giorni scorsi l’Ocse ha avviato una consultazione pubblica in materia di prezzi di trasferimento sul commentario all’articolo 9 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni. L’articolo tratta gli aggiustamenti di transfer pricing relativi ad operazioni tra parti correlate a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato. Per le tecniche di valorizzazione delle operazioni intercompany nonché per tutti gli altri temi collegati al Tp, vi è un ampio rimando nel commentario alle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento e al principio di libera concorrenza («arm’s length principle») recepito anche nella normativa domestica all’articolo 110, comma 7 del Tuir.

Finanziamenti infragruppo

Tra le proposte di modifiche vi sono alcuni chiarimenti sui finanziamenti intercompany. Nello specifico, si precisa che la valutazione della congruità del principio di libera concorrenza in un’operazione di finanziamento deve riguardare non solo il tasso d’ interesse applicato ma anche la “reale” natura dell’operazione. Va cioè valutato se, in virtù di fatti e circostanze specifiche («accurata delineazione della transazione»), il finanziamento possa essere considerato tale o possa avere caratteristiche diverse, ad esempio di apporto di capitale. Tale valutazione dovrà essere fatta in base alle linee guida Ocse ed alla normativa domestica. L’argomento è già affrontato più in dettaglio nel report su transfer pricing e transazioni finanziarie pubblicato dall’Ocse l’11 Febbraio 2020, che costituisce un nuovo capitolo delle linee guida del 2017 (capitolo 10). Nel documento sono forniti alcuni esempi di indicatori utili all’inquadramento della transazione tra cui: la capacità del debitore di ripagare il debito, la possibilità per lo stesso di ottenere finanziamenti da terzi, l’effettivo mancato rimborso o la richiesta di riscadenzamenti, l’obbligo di pagare interessi, la presenza di scadenze prefissate, garanzie, covenants e così via.

La deducibilità dei costi

Le proposte di modifiche al commentario forniscono chiarimenti anche sull’interazione fra l’articolo 9 del modello Ocse e la normativa domestica. Viene infatti precisato che il principio di libera concorrenza definisce la corretta allocazione dei profitti, mentre sarà la normativa domestica a stabilire se e come tali profitti dovranno essere tassati nei relativi Stati. Ad esempio, le condizioni per la deducibilità di determinati costi sono stabilite dalle norme interne in conformità con le disposizioni sulla non-discriminazione contenute nell’articolo 24, comma 4, del modello Ocse. Esempi di norme domestiche che possono limitare la deducibilità dei costi potrebbero essere l’articolo 96 del Tuir in tema di deducibilità degli interessi passivi e l’articolo 109 del Tuir in tema di deducibilità dei costi (ad esempio per management fees). Eventuali differenze di trattamento fiscale tra Stati potrebbero generare una doppia imposizione economica non coperta dall’articolo 9 e pertanto lo Stato della controparte potrebbe non essere obbligato a riconoscere un corresponding adjustment.

L’onere della prova

Viene infine specificato che il principio di non discriminazione previsto dall’articolo 24, comma 4, del modello Ocse non preclude la possibilità di invertire l’onere della prova nelle operazioni con soggetti non residenti. Si ricorda al riguardo che, secondo la Cassazione (ad esempio 20805/2017), grava sull’Ufficio l’onere di dimostrare l’esistenza di transazioni intercompany ad un prezzo apparentemente non congruo, mentre il contribuente, in applicazione del principio di vicinanza della prova, deve dimostrare che le transazioni sono avvenute a valori di mercato.

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