Imposte

Transfer pricing, verifica fiscale con i dati pro rata

I controlli con la release contemporanea al country file

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di Enrico Holzmiller

Nell’ambito di una verifica fiscale in tema di transfer pricing, i funzionari, nel predisporre l’analisi di comparabilità, non possono utilizzare la versione della banca dati Bureau Van Dijk esistente in quel momento, ma devono “posizionarsi” illo tempore, al momento cioè in cui il contribuente poteva avere accesso al database durante la costruzione del country file.

È questa la conclusione cui perviene la Commissione provinciale di Milano, con la sentenza 1964 pubblicata lo scorso 22 ottobre, e che conferma la giurisprudenza più recente.

La vicenda trae origine da un accertamento, eseguito dalla Guardia di finanza nel 2019, riferito all’esercizio 2014.

La società ricorrente, nel definire la benchmark analysis riferita a quel determinato anno fiscale, aveva utilizzato la banca dati Aida (versione “italiana” della BvD) con release settembre 2015, ovvero in un momento temporale correttamente compreso tra la data di approvazione del bilancio 2014 e l’invio telematico della relativa dichiarazione dei redditi.

I funzionari, nel corso della verifica fiscale, hanno invece ritenuto opportuno utilizzare la release della medesima banca dati esistente in quel momento (stiamo parlando del febbraio 2019), pervenendo a risultati differenti rispetto a quelli proposti dalla società ricorrente.

L’Ufficio, quindi, fruendo di una versione del database Aida aggiornata alla data della verifica fiscale, ha potuto tenere conto di dati e informazioni che non erano disponibili nel momento in cui la ricorrente aveva effettuato la benchmark analysis.

Sulla base di tali presupposti, e richiamando precedenti della Ctr Lombardia (sentenza 173/2016), la Commissione arriva alla conclusione secondo cui l’analisi di benchmark condotta dall'amministrazione finanziaria non essendo stata “posizionata” al tempo in cui sono stati redatti dalla ricorrente gli studi sui prezzi di trasferimento deve ritenersi erronea e inadatta a fondare la pretesa impositiva dell’Ufficio.

La conclusione risulta peraltro in linea con le direttive Ocse contenute nel «Draft on timing issues relating to transfer pricing» (pubblicato il 6 giugno 2012) il cui paragrafo 3.69 evidenzia che «pricing determinations should be based on information that was known or reasonably foreseeable by the associated enterprises at the time the transaction was entered into».

Vi è una ragione ulteriore che impone l’utilizzo di una release dei database Bureau van Dijk esistenti nel periodo in cui il contribuente è chiamato alla (opzionale) redazione della cosiddetta documentazione nazionale (e ciò – aspetto non marginale - indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia predisposto la documentazione nazionale o meno). Con i database Bureau van Djik è possibile identificare i soggetti comparabili secondo le chiavi di ricerca imputate, tenendo presente la situazione esistente alla data della release, e ciò ancorché nell'ambito della ricerca vengano richiamati gli anni pregressi.

Per fare un esempio, l'utilizzo oggi del database Aida, al quale venga richiesta l’estrazione riferita al 2015 accompagnata dalla indispensabile chiave di “indipendenza”, fornirà i bilanci 2015 delle società che, tuttavia, risultano indipendenti in data odierna, e non all'epoca.

Non a caso la circolare 1/2018 della Guardia di finanza ha esplicitato, nell’ambito delle verifiche fiscali, l’utilizzo di una specifica banca dati Bureau van Dijk, denominata Tp catalyst, l'unica in grado di accedere a versioni preesistenti e teoricamente accessibili dal contribuente illo tempore.

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