Trasferimenti di beni rilevanti ai fini dell’Irap
L’espresso richiamo alla disciplina del transfer pricing per l’individuazione del valore normale del complesso di beni o di singoli beni oggetto di trasferimento nelle operazioni elencate nel comma 1 degli articoli 166 e 166-bis Tuir, come riformulati dal decreto Atad (Dlgs 142/18), dovrebbe permettere di dare rilevanza anche ai fini Irap alla plusvalenza da exit e ai maggiori valori di ingresso, in deroga al principio di presa diretta dal bilancio.
Pur in assenza di un riferimento diretto all’Irap nelle due norme, il comma 4 dell’articolo 166 e il medesimo comma dell’articolo 166-bis, con disposizioni del medesimo tenore, dispongono che il valore normale è determinato in base all’articolo 110, comma 7, Tuir, tenendo conto delle indicazioni contenute nel relativo decreto attuativo (decreto ministeriale 14 maggio 2018).
A propria volta, l’articolo 1, comma 281 della legge di Stabilità 2014 dispone che la disciplina del transfer pricing di cui dell’articolo 110, comma 7, Tuir deve intendersi applicabile ai fini Irap, in deroga al principio di presa diretta dal bilancio e al fine di evitare disallineamenti tra Ires e Irap.
Del resto, la rilevanza del valore normale anche ai fini Irap (con l’eccezione dei trasferimenti in uscita aventi a oggetto aziende o rami di azienda, per i quali l’articolo 5, comma 1, del Dlgs 466/97 prevede in linea generale che i relativi componenti positivi non rientrano in ogni caso nella base imponibile Irap) appare altresì coerente con l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate (circolare 57/E/08; circolare 27/E/09) in relazione al regime Irap delle operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale (conferimento di azienda, fusione e scissione), per le quali si è ritenuto di non creare disallineamenti rispetto al regime Ires, anche dopo l’introduzione del principio della presa diretta dal bilancio della base imponibile Irap.
Analoga esigenza di uniformità con il regime Ires porta ad attribuire rilevanza anche ai fini Irap al regime ordinariamente dettato per le imposte sui redditi cui fa richiamo l’articolo 4, comma 3 del regolamento 48/09 per le operazioni di business combination “under common control” tra soggetti Ias adopter, in deroga alla rappresentazione in bilancio di dette operazioni di aggregazione aziendale in continuità contabile.
Da ultimo, nonostante la sostituzione del riferimento al valore di mercato al posto del valore normale, si ritiene che la rilevanza ai fini Irap delle disposizioni di cui agli articoli 166 e 166-bis Tuir sussista anche per le operazioni poste in essere prima del periodo di imposta 2019 (per i soggetti solari), ove si consideri che il decreto Internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) già accomunava nella medesima lettera a) del comma 1 del neo-introdotto articolo 31-ter del Dpr 600/73 la preventiva definizione mediante ruling unilaterale (Apa) del valore normale ai fini del trasfer pricing e del valore di uscita e di ingresso ai sensi degli articoli 166 e 166-bis Tuir.