Controlli e liti

Trasferimento di immobili, lo scostamento dai valori Omi non prova il maggior reddito

di Roberto Bianchi

Nell’accertamento del reddito di impresa - in conseguenza dell’implementazione dell’articolo 39 del Dpr 600/1973 a opera dell’articolo 24 comma 5 della legge 88/2009 il quale, considerata la sua finalità adeguatrice al diritto unionale, ha eliminato con effetto retroattivo la presunzione legale afferente la corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi - l’individuazione di un maggior reddito scaturente dalla cessione immobiliare non può essere comprovato esclusivamente dall’emersione di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e il valore normale del bene risultante dalle quotazioni Omi, essendo necessaria la sussistenza di ulteriori elementi indiziarti gravi, precisi e concordanti. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso l’ordinanza n. 7618/2018, depositata in cancelleria il 28 marzo 2018.

La Ctr del Piemonte ha rigettato l’appello avverso gli avvisi di accertamento, notificati alla società ricorrente e ai soci, afferenti la sottofatturazione dei corrispettivi dichiarati per la vendita di alcuni immobili. La Ctr ha evidenziato che, a fronte della contestazione dei contribuenti circa un illegittimo utilizzo dei valori normali individuati dall’Omi, gli avvisi di accertamento avevano utilizzato tali valori considerandoli alla stregua di presunzioni semplici nonchè quale base di partenza per l’applicazione del potere discrezionale correttivo dell’amministrazione finanziaria.

Con tempestivo ricorso per Cassazione la società ricorrente e i suoi soci hanno impugnavano la sentenza della Ctr. I ricorrenti hanno sostenuto che, per effetto della modifica all’articolo 39 comma 1 lettera d) del Dpr n. 600/1973 e all’articolo 54 comma 3 del Dpr n. 633/1972 a opera dell’articolo 24 della legge n. 88 del 2009, non è più sufficiente a legittimare un accertamento la semplice circostanza che il corrispettivo dichiarato nelle vendite immobiliari risulti essere inferiore al valore normale individuato dall’Omi, ma occorrono ulteriori elementi indiziari.

Il collegio di legittimità ha respinto il ricorso in quanto, per ciò che concerne la violazione e la falsa applicazione delle norme di legge da parte della Ctr, è stato affermato dalla Suprema Corte che, in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla integrazione dell’articolo 39 del Dpr n. 600/1973 a opera dell’articolo 24 comma 5 della legge n. 88/2009, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, è stata eliminata la presunzione legale concernente la corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi e pertanto, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili, non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni Omi, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cassazione n. 9474 del 12 aprile 2017).

Nel caso di specie, la Ctr non si è discostata dall’applicazione di tale principio, allorquando ha affermato che i valori Omi hanno integrato unicamente una presunzione semplice nel ragionamento inferenziale posto in essere dall’Ufficio, che ha applicato anche altri criteri finalizzati a giungere «a una determinazione più aderente alla realtà effettuale».

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