Trasferire la sede all’estero non salva dal fallimento
Non si sfugge dalla dichiarazione di fallimento trasferendo all’estero, effettivamente o fittiziamente, la sede di una società italiana: lo afferma la Cassazione nell’ordinanza n. 10793 del 4 maggio 2018.
L’articolo 10 della legge fallimentare (Rd 16 marzo 1942 n. 267) sancisce che le società possono essere dichiarate fallite entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
Se una società delibera il trasferimento della sua sede all’estero, ne avviene, in effetti, la sua formale cancellazione dal Registro delle Imprese; e si pone quindi il tema dell’applicabilità, a questo caso, della norma di cui al predetto articolo 10 della legge fallimentare.
La Cassazione risponde decisamente in senso negativo, sia nel caso in cui il trasferimento all’estero sia un fittizio espediente, sia nel caso in cui il trasferimento avvenga effettivamente.
La ragione, in entrambi i casi, è che l’operatività dell’articolo 10 della legge fallimentare deve essere circoscritta al caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese a seguito di cessazione dell’attività imprenditoriale e non può trovare applicazione analogica al caso della cancellazione della società dal registro camerale a seguito di trasferimento all’estero (effettivo o fittizio) della sede sociale.
Quanto al trasferimento effettivo, la Cassazione argomenta che laddove la cancellazione di una società dal Registro delle Imprese italiano sia avvenuta non a compimento del procedimento di liquidazione dell’ente (o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione), bensì come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, e quindi sull’assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, benchè in altro Stato, l’articolo 10 della legge fallimentare non trova applicazione, in quanto tale trasferimento non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell’attività.
Anche con riferimento al caso in cui, invece, il trasferimento della sede all’estero sia solamente fittizio, l’articolo 10 della legge fallimentare non può trovare applicazione, in quanto nemmeno in questo caso viene meno la continuità giuridica della società trasferita e non ne consegue, in alcun modo, la cessazione dell’attività imprenditoriale, la quale continua ad essere svolta nel territorio dello Stato.