Controlli e liti

Trasformazione in Srl, la cessione di quote rivalutate non può essere riqualificata in una di immobili

La sentenza 136/2/2020 della Ctr Friuli Venezia Giulia: la rivalutazione delle partecipazioni societarie in prossimità della loro cessione non costituisce un’operazione abusiva

immagine non disponibile

di Andrea Taglioni

La cessione delle quote di partecipazione rivalutate anche a seguito della trasformazione della società di persone in società di capitali non può essere riqualificata come cessione d’immobile ai fini delle imposte dirette. A sancirlo è la Ctr Friuli Venezia Giulia con la sentenza 136/2/ 2020.

Il caso è interessante perché non si rinvengo specifici e analoghi precedenti e il punto di diritto è assai particolare in quanto il caso esaminato attiene all’imposizione diretta. La vicenda sottoposta ai giudici di secondo grado ha tratto origine dalla contestazione di un’operazione societaria attuata tramite una sequenza di atti tra cui, la rivalutazione delle quote di partecipazione di una società di persone, la trasformazione di quest’ultima in srl e la successiva vendita delle relative partecipazioni.

Attraverso la successione di dette operazioni l’amministrazione aveva ritenuto che fosse stata posta in essere un’operazione elusiva per mezzo della quale sia la società che i soci avrebbero avuto un vantaggio fiscale. E, questo, in considerazione del fatto che l’oggetto del trasferimento delle quote societarie si sarebbe sostanziato in un trasferimento dell’immobile posseduto dalla società eliminando, così, in capo a quest’ultima l’emersione di una plusvalenza e, in capo ai soci, la tassazione per trasparenza.

In pratica, la supposta vendita indiretta delle partecipazione, configurandosi, come sostiene l’agenzia delle Entrate, come vendita diretta dell’immobile, avrebbe generato, anche per effetto della rivalutazione, un risparmio d’imposta dei soci che sarebbero stati altrimenti tassabili per trasparenza grazie all’inefficacia della trasformazione societaria. In riforma della sentenza impugnata, i giudici hanno ritenuto, seppur implicitamente, che non vi fosse nessun dubbio sull’intrinseca natura del negozio posto in essere, non ravvisando, quindi, nella cessione delle quote, una cessione dell’immobile.

Da qui la prima conseguenza, che è quella che rivalutazione delle partecipazioni societarie in prossimità della loro cessione non costituisce un’operazione abusiva dato che dalla cessione delle quote di partecipazioni non si è realizzato nessun risparmio d’imposta avendo i cedenti utilizzato gli strumenti giuridici – rivalutazione delle quote previo pagamento dell’imposta sostitutiva- messi a disposizione dall’ordinamento tributario.

La Commissione ricorda, inoltre, come la previsione normativa di una tassazione fiscalmente meno onerosa rispetto a quella ordinariamente dovuta, non integra i presupposti per ricondurre la fattispecie nell’abuso del diritto. E sulla base di tali elementi i giudici hanno accolto l’appello annullando gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e dei soci.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©