Rivalutazione delle partecipazioni senza ripensamento
L’ordinanza 27387 della Cassazione: opzione non più ritrattabile una volta versata la prima rata dell’imposta sostitutiva
Nessun ripensamento in merito alla rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni. Questo, una volta versata anche solamente la prima rata dell’imposta sostitutiva per procedere con l’affrancamento, senza che tale opzione possa essere in alcun modo ritrattata. È quanto desumibile, a livello di principio, dall’ordinanza 27387/2020 del 1° dicembre 2020, con la quale la Cassazione si è pronunciata in coerenza con diversi suoi precedenti.
La fattispecie è quella di un contribuente che aveva chiesto la restituzione del versamento, che riteneva errato, della sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni societarie detenute. Contribuente che, a seguito del silenzio rifiuto dell’Ufficio competente, vedeva rigettate le sue ragioni in entrambi i gradi di merito. Per questo motivo, con un articolato ricorso in Cassazione, egli lamentava l’illegittimità della pronuncia di appello, nella quale veniva rilevato che l’opzione per l’affrancamento «una volta esercitata con il versamento dell’intera imposta o della prima rata è irrevocabile, in mancanza di una disposizione normativa che consenta la revoca». Inoltre, sostenevano i giudici di Ctr che l’irrevocabilità di tale opzione fosse causata dal fatto che il contribuente non avrebbe comunque provato, come era suo onere, l’inesistenza della «causa debendi», non avendo dedotto il verificarsi di alcun errore, negoziale o materiale, compiuto dal perito di parte della determinazione del valore della partecipazione.
La Suprema corte, dal canto suo, ha ritenuto infondate tutte le doglianze della parte privata, attestandosi su propri precedenti sia in merito al versamento anche solo della prima rata di imposta sostitutiva come momento di efficacia della rivalutazione (Cassazione 21049/2018), sia circa l’irretrattabilità della scelta per l’affrancamento (Cassazione 3410/2015). Irretrattabilità che comporta quindi, in caso di opzione per la rateizzazione dell’imposta sostitutiva, l’iscrizione a ruolo delle rate successive alla prima che sia stata versata entro la scadenza (Cassazione 1323/2019).
Va notato come, differentemente dalla pronuncia di appello, i giudici di legittimità hanno ritenuto che in nessun caso il contribuente possa fare valere alcun tipo di errore commesso in relazione alla rideterminazione del valore fiscale delle quote partecipative. Non ammettendo infatti la Corte che il contribuente possa argomentare sull’«indebito oggettivo» legato al versamento di una sostitutiva erroneamente adempiuta (non ponendosi, di conseguenza, neanche il problema della prova dell’essenzialità e riconoscibilità di tale errore).
Su quanto affermato dalla Cassazione, relativamente ai vari punti oggetto dell’ordinanza sopra richiamati, si è già evidenziato che si tratta di motivazioni da tempo “radicate” a livello di giurisprudenza di legittimità (fatte salve due pronunce isolate in senso opposto: Cassazione 8349 e 8350 del 2015).
Tuttavia, occorre rilevare alcune criticità in merito a quanto sostenuto dai giudici di legittimità con l’ordinanza in esame. In primo luogo perché, in mancanza di una disposizione che individua puntualmente il momento di efficacia dell’affrancamento delle partecipazioni, qualche obiezione potrebbe porsi in relazione al perfezionamento della rivalutazione. In particolare laddove i giudici di legittimità argomentano che tale ultimo momento coincide inderogabilmente con il versamento della prima rata di imposta sostitutiva (in senso contrario, ad esempio, Ctp Ravenna 395/2/14).
Secondariamente, anche per ciò che concerne la “revocabilità” della rivalutazione si possono manifestare alcune perplessità. La Cassazione è infatti da sempre orientata, in maniera piuttosto rigida, verso la generale irretrattabilità delle «manifestazioni di volontà» del contribuente (specialmente con riferimento alle agevolazioni fiscali), una volta che di tali manifestazioni sia venuta a conoscenza l’amministrazione finanziaria.
Va però notato, anche con riferimento a tale ultimo aspetto, che, non esistendo alcuna norma che stabilisce l’irretrattabilità sopra detta, tale eventualità non si può automaticamente escludere (come peraltro sostenuto, in materia di rivalutazione dei terreni, da parte di taluna giurisprudenza di merito: si veda Ctr Lombardia 47/26/2011).
Quanto detto, in particolar modo e come risulta anche dalla sentenza di appello per il caso in esame, qualora il contribuente possa dimostrare di aver commesso un errore in riferimento alla rivalutazione dei titoli partecipativi.