Imposte

Tre vie per la determinazione dell’acconto Iva

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di Michele Brusaterra


Metodo storico, metodo previsionale e metodo delle operazioni effettuate.
Sono questi i tre meccanismi che possono essere utilizzati dai soggetti passivi d’imposta ai fini Iva, per determinare l’acconto che dovrà essere versato entro il 27 dicembre prossimo.

Trattandosi probabilmente dell’ultimo importante adempimento del 2017, l’acconto Iva riguarda tutti i contribuenti, a parte qualche esclusione dettata: o dal particolare regime adottato come, per esempio, coloro che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, per il regime forfettario o per quello agricolo esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo; o per particolari situazioni di carattere soggettivo come, per esempio, l’inizio di attività nel corso dell’anno, la cessazione dell’attività sempre nel corso dell’anno senza versamento relativamente al quarto trimestre o al mese di dicembre, ovvero in presenza dell’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente che evidenzia un credito d’imposta oppure un debito d’imposta non superiore a euro 117,37, per cui l’88 per cento è inferiore al minimo dovuto ossia a euro 103,29.

Per quanto riguarda la determinazione dell’acconto con il metodo storico, esso viene semplicemente calcolato nella misura dell’88 per cento del versamento dovuto con riferimento all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Tale versamento di riferimento va assunto al lordo del precedente acconto Iva.

Attraverso il metodo previsionale, invece, l’acconto è sempre pari all’88 per cento ma dell’imposta che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso, con riferimento ai contribuenti con liquidazioni mensili, ovvero in sede di dichiarazione annuale, per quanto concerne i contribuenti con liquidazioni trimestrali. In questo caso si deve tenere in considerazione che l’insufficiente versamento dell’acconto, rispetto a quanto scaturisce, poi, dall’ultima liquidazione dell’anno ovvero dalla dichiarazione annuale, comporta l’applicazione della sanzione del 30 per cento del minor versamento, oltre a interessi, ovvero del 15 per cento in caso di versamento entro 90 giorni dalla scadenza. Tali sanzioni possono essere naturalmente ridotte nel caso in cui il contribuente provveda a ravvedere l’insufficiente pagamento attraverso il ravvedimento operoso.

L’ultimo metodo applicabile nella determinazione dell’acconto Iva, è quello cosiddetto delle operazioni effettuate. Si tratta di un sistema che vede l’effettuazione di un’apposita liquidazione dell’imposta entro la data di scadenza del pagamento dell’acconto, ossia entro il 27 dicembre.

L’acconto, quindi, sarà pari al 100 per cento dell’imposta scaturente da questa anticipata e provvisoria liquidazione, che deve tenere in considerazione l’Iva a debito risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare dal primo al 20 dicembre per i contribuenti mensili, o dal primo ottobre al 20 dicembre, per quanto riguarda i contribuenti trimestrali, aumentata dell’Iva relativa alle operazioni effettuate dall’1.11 al 20.12, anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture, e l’Iva a credito risultante dagli acquisti e dalle importazioni, registrati dal primo al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, o dal primo ottobre al 20 dicembre, per i trimestrali; va tenuto altresì conto, per le operazioni intracomunitarie, dell’imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito, nel calcolo dell’importo stesso.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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