Imposte

Tremonti ambiente, il «sovraccosto» va provato dal Fisco

di Giorgio Gavelli e Renato Sebastianelli

Se l’agenzia delle Entrate intende contestare il calcolo dell’agevolazione Tremonti ambiente (articolo 6 della legge 388/2000) nel caso di realizzazione dell’impianto fotovoltaico deve motivare approfonditamente il supposto «sovraccosto ambientale» di cui il contribuente non avrebbe tenuto conto nella determinazione della detassazione. E comunque, non può considerare illegittimo l’intero beneficio solo perché non concorda sul calcolo.

Così ha deciso la Ctp Forlì 147/01/2017 (presidente Campanile, relatore Foiera), affrontando un tema che, frequentemente, è in questi anni oggetto dei primi gradi di giudizio. Si vedano sul punto anche la Ctp Reggio Emilia 330/01/2016 (commentata sul Sole 24 Ore del 19 dicembre 2016) e la più recente Ctp Vicenza 329/1/2017 – inedita – in cui, affrontando un caso analogo a quello esaminato dai giudici romagnoli, la commissione afferma che non vanno sottratti dal calcolo i risparmi di spesa ottenibili dall'impianto fotovoltaico nei primi cinque anni.

Nel caso della Ctp Forlì, a una società operante nel settore delle energie alternative veniva contestato il calcolo della detassazione riferita a tre impianti fotovoltaici. Il vantaggio, secondo la norma istitutiva, doveva basarsi sul cosiddetto «approccio incrementale», vale a dire sul raffronto tra «investimento ambientale» e «alternativa non ambientale», al fine di determinare i costi di investimento supplementare necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale (sovraccosti) e i futuri vantaggi garantiti dal bene agevolabile, in termini di aumento di capacità produttiva, risparmi di spesa, produzioni accessorie aggiuntive, e così via (risoluzione 226/E/2002).

L’ufficio contestava l’inserimento nel calcolo dei costi di smaltimento dell’impianto a fine vita (in quanto non compresi nei primi cinque anni di vita dell’impianto) e la mancata inclusione del carburante necessario al funzionamento dell’ipotizzato generatore “tradizionale” alternativo. Tuttavia l’avviso di accertamento non proponeva un calcolo alternativo a quello della società, ma si limitava a rettificare integralmente la detassazione.

Accogliendo il ricorso, la Ctp ha annullato l’avviso per difetto di motivazione, anche in considerazione delle ipotesi di calcolo proposte dall’ufficio in sede di adesione, ma assenti nell’avviso di accertamento. In effetti, accade talvolta che gli uffici tendano ad accertare importi difficilmente giustificabili, salvo poi, in sede di adesione, ricondurre la pretesa a principi di razionalità e proporzionalità. Così facendo, tuttavia, la funzione dell’adesione si svilisce, limitandosi alla eliminazione degli errori commessi in sede di accertamento e non, invece, a costituire una mediazione tra le diverse posizioni.

Più in generale, quanto sta succedendo con la Tremonti ambiente dovrebbe risultare di monito al legislatore e all’interprete ministeriale: agevolazioni disciplinate (ed interpretate) in modo poco preciso possono creare molto contenzioso, concretizzandosi alla fine in un boomerang.

Ctp Forlì 147/01/2017

Ctp Vicenza 329/1/2017

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