Triangolazioni Iva con prova a due vie: notifica dell’export o visto sulla fattura
L’agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi degli operatori per quanto concerne gli obblighi documentali (fatturazione e prova dell’uscita dei beni dal territorio Ue) e comunicativi (esterometro) nel caso delle cessioni all’esportazione “semplici”, in cui il cedente esegue il trasporto/spedizione dei beni a destinazione del cliente estero.
Mancano invece istruzioni ufficiali sui comportamenti da tenere quando i soggetti nazionali coinvolti nell’operazione sono più d’uno, come avviene nelle cessioni in triangolazione, laddove la questione delle prove dell’avvenuta esportazione s’intreccia inevitabilmente con la gestione dei nuovi adempimenti.
La risposta 130 del 24 aprile scorso ha precisato che, nelle cessioni dirette a cliente extra Ue, non v’è obbligo di fattura elettronica. Se però si decide di utilizzare il formato Xml secondo le regole in vigore da inizio anno, andrà indicato il codice convenzionale a sette X.
Quale che sia la scelta, l’esterometro non va presentato, visto che l’operazione è documentata con bolletta doganale d’esportazione (sono così eliminati i dubbi sul fatto che l’esonero potesse riguardare solo le importazioni).
Quanto alla prova dell’uscita dei beni dalla Ue, questa è a sua volta elettronica (a prescindere dal formato della fattura) ed è rappresentata dal messaggio «risultati di uscita», di regola inserito nel sistema informatico doganale Aida su impulso dell’ufficio di uscita dall’Ue e consultabile sul sito delle Dogane digitando il numero (Mrn) attribuito dalla dogana presso cui la merce è stata dichiarata per il regime (ufficio d’esportazione).
Le operazioni triangolari
Stando all’ipotesi più frequente, nella quale intervengono due operatori nazionali (con It1 che vende a It2) e con cliente finale in un paese extra Ue di destinazione dei beni (con Ex che acquista da It2), la prima cessione va necessariamente documentata con fattura elettronica, mentre la seconda cessione non richiede l’e-fattura.
Se è agevole concludere che nessuno dei due operatori deve compilare l’esterometro (It1 vende a un soggetto nazionale, mentre It2 possiede la bolletta d’esportazione), resta da capire cosa serve per provare l’uscita dei beni dal territorio Ue.
1. Quanto al promotore della triangolare (It2) sono mutuabili le indicazioni fornite nella risposta 130, visto che tale soggetto figura come esportatore nel documento doganale.
2. Più complessa è la posizione del primo cedente (It1). Una soluzione potrebbe essere rappresentata dall’acquisizione della notifica d’esportazione (in pratica, il messaggio di uscita merce collegato all’Mrn dell’operazione), a condizione che tale informazione sia resa disponibile dal promotore e che nella bolletta doganale (che parimenti, salvo esigenze di riservatezza commerciale, potrebbe essere resa disponibile al primo cedente) sia riportato il riferimento alla triangolare (di qui l’importanza d’impostare correttamente l’operazione già all’atto della vendita). Diversamente, occorrerebbe seguire la vecchia procedura del visto sul documento doganale o su fattura (prassi confermata dalla nota delle Dogane n. 3495/2007 anche dopo l’entrata in vigore del sistema doganale informatizzato, ma non sempre applicata in modo uniforme).
In caso di visto su fattura, tuttavia, va considerato che il documento su cui apporre il visto non sarebbe la vera fattura, che è quella elettronica emessa da It1 a It2, ma solo una copia cartacea della stessa. Il che, non dovrebbe rappresentare un ostacolo, dato che il visto altro se non è se non l’ultimo atto di una fattispecie a “formazione progressiva” la cui finalità è quella di fornire un riscontro probatorio dell’avvenuta esportazione (e sempre che, naturalmente, la copia analogica del documento sia in tutto conforme alla fattura trasmessa al sistema d’interscambio).
La variante allo schema-base
Una variante dell’operazione potrebbe essere quella in cui il promotore della triangolare non è un soggetto stabilito in Italia, ma la posizione Iva di un operatore estero. Ipotizzando che si tratti del rappresentante fiscale di un soggetto Ue, si rammenta che il primo cedente (IT1) non ha l’obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti della partita Iva di tale soggetto (risposta 67/2019), a meno che non decida in tal senso volontariamente (indicando in fattura il codice destinatario a sette zeri) risparmiando così l’esterometro. Se è emessa fattura cartacea, invece, sorge l’obbligo di presentare tale comunicazione, come già precisato nella Faq n. 30 sul sito delle Entrate. Il rappresentante fiscale (nel ruolo di IT2), invece, non è tenuto all’emissione di e-fattura né alla presentazione dell’esterometro.