Tributi, delibere tardive valide dall’anno successivo
Le delibere tributarie “tardive”, cioè approvate dagli enti locali oltre il termine previsto per il bilancio di previsione, non sono da ritenersi invalide (quindi da annullare) ma solo inefficaci per l’anno di riferimento. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 4104/2017) che ha accolto parzialmente l’appello del Mef contro la sentenza 148/2016 del Tar Trieste.
I giudici hanno ritenuto sussistente la legittimazione del Mef ad impugnare le delibere comunali, invece giudicata inammissibile dal Tar Trieste per mancanza di interesse ad agire (in tal senso si era espresso anche il Tar Milano con le sentenze n. 2254, 2255, 2259 e 2266 del 2016). Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’articolo 52, comma 4, del Dlgs 446/97 attribuisce al Mef una legittimazione straordinaria a impugnare i regolamenti e gli atti sulle entrate. È una legittimazione che prescinde, oltre che dalla titolarità di una posizione giuridica differenziata, anche dall’esistenza di una lesione concreta alle prerogative del ministero o ai suoi interessi istituzionali. La posizione del Consiglio di Stato è condivisibile perché l’interesse ad agire del Mef va visto in funzione degli interessi pubblici e perché, altrimenti, l’articolo 52, comma 4 sarebbe inapplicabile.
Nel merito però il Consiglio di Stato accoglie solo parzialmente la tesi ministeriale, sostenendo che la violazione del termine per l’adozione del bilancio non determina l’illegittimità di regolamenti e delibere comunali, ma incide solo sulla loro efficacia temporale. Le delibere “tardive” sono valide ma inefficaci per l’anno di riferimento e applicabili dal 1° gennaio dell’anno successivo. La conclusione, che riguarda una delibera del 2015, non considera però che per il biennio 2016-2017 è intervenuto il blocco dei tributi, pertanto l’aumento di Imu o Tasi del 2015 non potrebbe comunque essere applicato dal 1° gennaio 2016. Lo stesso per la Tari che, ancorché esclusa dal blocco dei tributi, è correlata alla dinamica dei costi del servizio e quindi con tariffe che cambiano di anno in anno, come da piano finanziario. Il passaggio dall’invalidità all’inefficacia, in concreto, aggiunge un altro tassello alla questione delle delibere tardive, che rischia di diventare una storia infinita specie in materia di Tari, dove si segue la logica dell’integrale copertura dei costi del servizio e si impone la preventiva adozione del piano finanziario, in alcune regioni attribuita a enti diversi dai Comuni. Il Tar Lecce, con ordinanza 386/2017, ha messo in discussione l’operato di un Comune costretto a inserire nel piano 2017 il minor gettito 2016 dovuto all’annullamento della delibera Tari 2016, impugnata dal Mef davanti allo stesso Tar. Con l’effetto paradossale che ora il Comune rischia l’annullamento della delibera 2017, anche se una norma (articolo 8 del Dpr 158/99) impone di indicare gli scostamenti rispetto all’anno prima.
Consiglio di Stato, sentenza 4104 del 29 agosto 2017